Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9442 - pubb. 19/09/2013

L’omessa precisazione delle conclusioni costituisce abbandono delle domande ed eccezioni. Scatta la lite temeraria per la domanda palesemente infondata

Tribunale Milano, 17 Maggio 2013. Est. Canali.


Precisazione delle conclusioni – Omessa precisazione delle conclusioni – Abbandono delle domande e delle eccezioni – Sussiste – Domanda di Addebito – Applicabilità – Sussiste.

Condotte del marito verso il figlio della moglie, avuto da precedente relazione – Trattamento discriminatorio – Rilevanza nel giudizio di addebito – Sussiste.

Condotta processuale della parte che insista su domande palesemente infondate – Responsabilità processuale aggravata – Art. 96 comma III c.p.c. – Sussiste.



La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile…’ (Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2093). In particolare, è da ritenersi abbandonata la domanda di addebito se la parte non la ripropone precisando le conclusioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La condotta rilevante in termini di addebito della separazione è quella tenuta in contrasto con l’interesse della famiglia (art. 143 II comma c.c.) e scriminare il figlio di altro genitore – nella specie di altro padre - convivente all’interno della famiglia è condotta gravemente lesiva non solo della dignità del figlio (costantemente posto in una percepita condizione di mera sopportazione eo tolleranza da parte del marito della madre) ma anche della stessa madre costretta spesso a ‘subire’ gli atteggiamenti arroganti e prevaricatori del marito per un malinteso senso di ‘gratitudine’ per averla accolta unitamente al figlio naturale. Ne consegue che non è rispondente all’interesse del nucleo familiare (per le riprovevoli storture nelle relazioni che ne derivano) assumere atteggiamenti discriminatori, arroganti, violenti, prevaricatori nei confronti del figlio che il coniuge ha avuto – prima del matrimonio – da altro partner e che tali atteggiamenti assumono rilevanza in sede di declaratoria di addebito, tanto quanto quelli posti in essere nei confronti dei figli nati dalla coppia unita in matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c dove la parte abbia insistito – nonostante la disponibilità della controparte a pervenire ad una soluzione concordata della separazione giudiziale – in domande palesemente infondate per malafede eo colpa grave. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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