Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9409 - pubb. 11/09/2013
Dichiarazione di fallimento e domanda di concordato: permanenza fino all'omologazione del rapporto di conseguenzialità e di assorbimento tra le due procedure
Appello Torino, 09 Luglio 2013. Est. Patti.
Dichiarazione di fallimento e concordato preventivo - Rapporti tra le due procedure - Pregiudizialità - Esclusione - Permanenza del rapporto di conseguenzialità in ogni fase del procedimento di concordato fino alla omologazione.
Il rapporto di pregiudizialità logica tra il procedimento per dichiarazione di fallimento e quello di concordato preventivo deve essere escluso (il rapporto tra le due procedure si configura, infatti, quale fenomeno di conseguenzialità e di assorbimento determinante una mera esigenza di coordinamento tra i procedimenti) non soltanto nella fase preparatoria della domanda di concordato, ma in ogni fase successiva del procedimento, anche di avvenuta ammissione, fino alla sua cessazione per effetto della omologazione ai sensi dell'articolo 181 L.F. Soltanto con la formazione di tale giudicato, infatti, una volta che sia stato definitivamente rimosso lo stato di crisi, viene meno il presupposto per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Formazione del giudicato
- ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo
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