Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9309 - pubb. 18/07/2013

La distrazione delle somme che l’onerato deve al coniuge è possibile esaurite le difese scritte, senza udienza

Tribunale Milano, 28 Maggio 2013. Est. Rosa Muscio.


Art. 156 c.c. – Condanna del terzo datore di lavoro dell’onerato a versare direttamente all’avente diritto il credito alimentare – Procedimento – Scambio delle difese scritte senza udienza – Ammissibilità – Sussiste.



La domanda ex art. 156 comma VI c.c. può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio. Quanto al rito, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c, dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671). Infatti, in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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