Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9260 - pubb. 11/07/2013
Accertamento del passivo e mancata presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 95 L.F.
Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2013, n. 11026. Est. Di Amato.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - In genere - Eccezioni - Proponibilità - Mancata presentazione delle osservazioni ex art. 95 legge fall. - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'art. 345 cod. proc. civ.. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Osservazioni al progetto di stato passivo
- ∙ Facoltà di sollevare eccezioni
- ∙ Facoltà di produrre documenti
- ∙
Il creditore
Osservazioni al progetto di stato passivo - ∙ Eccezioni del creditore
- ∙ Produzione di documenti
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