Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9227 - pubb. 04/07/2013
Vendita di mobili da costruire, obbligo di garanzia fideiussoria e regime transitorio
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 04 Giugno 2013. Est. Caputo.
Vendita di immobili da costruire – D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 – Nullità della scrittura privata contenente la promessa di vendita dell’immobile in costruzione, per mancata prestazione della garanzia fideiussoria da parte del promittente venditore, con conseguente violazione dell’art. 2 del suddetto decreto.
Vendita di immobili da costruire – D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 – Obbligo di rilascio, da parte del promittente venditore, della garanzia fideiussoria in presenza di permessi di costruire antecedenti al D. Lgs n. 122/2005, che siano stati rinnovati in data successiva all’entrata in vigore del predetto decreto.
Nel caso in cui le parti stipulino un contratto avente ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili in costruzione, l’obbligazione, in capo al promittente venditore, di rilasciare la garanzia fideiussoria, prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, è limitata ai soli casi in cui il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (art. 5). (Luca Caputo) (riproduzione riservata)
La disciplina di cui al D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, e, in particolare, l’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria previsto dall’art. 2 opera anche con riferimento alle ipotesi in cui l’originario permesso di costruire sia antecedente all’entrata in vigore del suddetto decreto ma ne sia stato domandato il rinnovo in data successiva, ciò in considerazione dell’autonomia dei rinnovi rispetto ai titoli edilizi originari. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)
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