Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9218 - pubb. 03/07/2013

Concessione dell’affidamento in prova terapeutico e controllo del tribunale che lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e/o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio

Tribunale Torino, 19 Giugno 2013. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova terapeutico – Presupposti – Tossicodipendenza del condannato – Programma di recupero – Non preordinazione al conseguimento del beneficio – Accertamento – Fattispecie (D.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 94).



Ai fini della concessione dell’affidamento in prova “terapeutico” il tribunale di sorveglianza deve accertare che lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e/o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio (fattispecie relativa a soggetto che, astenutosi dal consumo di sostanze stupefacenti per oltre sette anni, lo aveva ripreso una tantum nell’imminenza e/o in previsione dell’emissione dell’ordine di esecuzione riguardante una pena detentiva avente durata ostativa alla concessione di altra misura alternativa “ordinaria”). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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