Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9108 - pubb. 13/06/2013
Nell’amministrazione di sostegno, non ci sono parti necessarie (se non il beneficiario)
Cassazione civile, sez. I, 05 Giugno 2013, n. 14190. Est. Sangiorgio.
Amministrazione di sostegno – Procedimento unilaterale – Parti necessarie – Esclusione – Necessaria partecipazione esclusivamente del beneficiario – Litisconsorzio necessario con i parenti – Esclusione (artt. 713, 720-bis c.p.c.)
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 cod.proc.civ., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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