Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9108 - pubb. 13/06/2013

Nell’amministrazione di sostegno, non ci sono parti necessarie (se non il beneficiario)

Cassazione civile, sez. I, 05 Giugno 2013, n. 14190. Est. Sangiorgio.


Amministrazione di sostegno – Procedimento unilaterale – Parti necessarie – Esclusione – Necessaria partecipazione esclusivamente del beneficiario – Litisconsorzio necessario con i parenti – Esclusione (artt. 713, 720-bis c.p.c.)



Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 cod.proc.civ., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale