Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9104 - pubb. 12/06/2013

Competenza del magistrato di sorveglianza per la revoca dell’esecuzione presso il domicilio delle pene inferiori ai 18 mesi e ricorso per cassazione per la revoca

Tribunale Torino, 22 Maggio 2013. Pres., est. Vignera.


Ordinamento penitenziario - Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi - Revoca del beneficio - Competenza - Tribunale di sorveglianza - Esclusione - Magistrato di sorveglianza - Affermazione (L. 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 47-ter, 51-ter). 

Ordinamento penitenziario - Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi - Revoca del beneficio - Impugnazione - Reclamo al tribunale di sorveglianza - Esclusione - Ricorso straordinario in cassazione - Ammissibilità (Cost., art. 111; l. 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 69-bis). 



Spetta al magistrato di sorveglianza (e non al tribunale di sorveglianza) la competenza a revocare la misura dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, in caso di violazione delle relative prescrizioni. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di revoca della misura dell’esecuzione al domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi è impugnabile soltanto con il ricorso in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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