Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9071 - pubb. 06/06/2013

Validità dell'assegno in bianco, abusivo riempimento e responsabilità del traente malgrado l'illegittimo riempimento del primo prenditore

Tribunale Brindisi, 05 Aprile 2013. Est. Natali.


Assegno in bianco nel nome del solo prenditore (munito di firma cambiaria, così come di data) – Valido ordine di pagamento – Configurabilità – Idoneità a conservare la sua tipica efficacia cartolare – Configurabilità – Divieto di circolazione al portatore per l’assegno – Inconfigurabilità.

Nome del prenditore – Mancata ricomprensione tra i requisiti di cui agli artt. 1 e 2, l. ass.. – Validità dell’assegno – Conferma.

Illegittimo riempimento del primo prenditore – Responsabilità cambiaria del traente – Configurabilità – Contributo alla fattispecie cambiaria “preliminare”, poi abusivamente integrata – Fondamento.

Possessore dell’assegno, estraneo al rapporto fondamentale – Buona fede – Violazione del patto di riempimento – Inopponibilità.

Completamento abusivo – Ipotesi del terzo che ha operato il riempimento – Opponibilità.

Abusivo riempimento del titolo – Onere della prova – Incombe sul debitore – Mezzi di prova querela di falso – Necessità – Esclusione.



L'assegno in bianco nel nome del solo prenditore, ma munito di firma cambiaria, così come di data, deve considerarsi valido ordine di pagamento, idoneo a conservare la sua tipica efficacia cartolare, non esistendo alcuna norma che vieti per l’assegno, la circolazione al portatore e ciò diversamente da quel che accade per la cambiale, in relazione alla quale, peraltro - pur costituendo il nome del prenditore uno dei requisiti di validità (artt. 1 e 2, r.d. n. 1669 del 1933) - è viva la tentazione a considerare la cambiale in bianco quale fattispecie in formazione, comunque non nulla.

Della validità dell’assegno si rinviene diretta conferma nella circostanza che l'assegno bancario è invalido nel caso in cui non presenti i requisiti prescritti dalla legge per la sua formazione (artt. 1 e 2, l. ass.), ovvero la denominazione di assegno, l'ordine incondizionato di pagare, il nome del trattario e la sottoscrizione dell'emittente; requisiti che non ricomprendono il nome del prenditore.

La responsabilità cambiaria del traente sussiste, malgrado l'illegittimo riempimento del primo prenditore, in virtù della circostanza che il primo, con la sua condotta, contribuisce alla fattispecie cambiaria “preliminare”, poi abusivamente integrata.

In materia di legittimazione del possessore dell’assegno, estraneo al rapporto fondamentale, la violazione del patto di riempimento deve considerarsi inopponibile al terzo che abbia acquisito il possesso del titolo in buona fede, essendo l’assegno, al momento della consegna nelle sue mani, già completato.

Il completamento abusivo - perché posto in essere in contrasto con gli accordi intervenuti con il prenditore - è opponibile al terzo che ha operato il riempimento successivamente all’emissione (o ne sia consapevole),

In applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio, deve essere il debitore a provare l’abusivo riempimento del titolo, al riguardo, non essendo condivisibile l’opzione esegetica secondo cui sarebbe necessario l'esperimento della querela di falso, dovendosi distinguere, come pure sostenuto da taluna dottrina, tra falsificazione del titolo a seguito di una sua alterazione del titolo e il suo completamento abusivo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali



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