Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9069 - pubb. 06/06/2013
Sugli oneri di gestione sconfino
ABF Milano, 27 Marzo 2013, n. 1650. Est. Lucchini Guastalla.
Conto corrente – Sconfinamento – Oneri – Previsione contrattuale espressa – Necessità.
Conto corrente – Sconfinamento – Oneri – Variazione della misura – Applicazione dell’art. 118 TUB – Giustificato motivo della variazione.
Perché la banca possa addebitare degli «oneri per gestione sconfino», occorre che il contratto contenga una clausola espressa in tale senso. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
La variazione della misura applicata degli «oneri di gestione sconfino» suppone la sussistenza di un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 TUB. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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