Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9051 - pubb. 03/06/2013

Tariffe forensi: costituzionale il regime risultante dalla legge 27/2012 e il Dm 20 luglio 2012

Corte Costituzionale, 31 Maggio 2013, n. 115. Est. Morelli.


Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice dei compensi professionali - Obbligo, previsto contestualmente all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, di far riferimento a parametri stabiliti con successivo decreto del Ministro vigilante - Impossibilità per il giudice, in assenza di tali parametri e di tariffe di riferimento, di determinare l'ammontare degli onorari dovuti.



E’ evidente la ragionevolezza della norma intertemporale introdotta dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con la quale è stato posto rimedio a quella situazione di “blocco” verificatasi dopo l’abrogazione delle tariffe forensi, situazione poi comunque superata con l’adozione del decreto ministeriale 20 luglio 2012, recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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