Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9028 - pubb. 30/05/2013

Occorre un vero contratto scritto per la carta revolving

ABF Milano, 27 Marzo 2013, n. 1624. Est. Orlandi.


Contratti bancari – Forma scritta ad substantiam – Generico riferimento in precedente contratto – Insufficienza.



Alla carenza della forma scritta del contratto, richiesta ad substantiam, non può in alcun modo sopperire il generico riferimento a un precedente contratto di finanziamento personale, contenente una mera previsione della possibilità di rilasciare al cliente una carta di credito revolving. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



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