Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8983 - pubb. 22/05/2013
Conto corrente bancario, opposizione allo stato passivo e onere della prova
Tribunale Milano, 05 Marzo 2013. Est. Alessandra Dal Moro.
Conto corrente bancario – Prova – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Prova del credito della banca – Produzione dell’estratto conto relativo all’intero rapporto – Necessità.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa: l’istituto di credito opposto (attore sostanziale) deve dimostrare ex art. 2697 c.c. la sussistenza del proprio credito (mentre il debitore opponente deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria), così che solo gli estratti del conto corrente costituiscono il mezzo di prova idoneo a sostenere la pretesa della Banca creditrice. Ne deriva che, essendosi la Banca opposta limitata a produrre gli estratti del conto corrente, certificati ex art. 50 TUB, solo relativamente ad un certo periodo del rapporto di conto corrente, questi documenti nel giudizio di opposizione possono assumere soltanto un valore indiziario, con la conseguenza che la domanda della Banca non può ritenersi provata, per aver questa omesso di produrre gli estratti di conto corrente relativi all’intera durata del rapporto bancario, cui si riferisce il credito azionato, intesi come gli unici elementi conoscitivi in base ai quali ricostruire il rapporto stesso ed il definitivo saldo preteso. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Matteo Nerbi (Foro di Massa-Carrara)
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