Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 895 - pubb. 01/07/2007
Debitum coniugale e danno alla sfera sessuale del coniuge
Tribunale Mantova, 31 Ottobre 1996. .
Danno alla sfera sessuale del coniuge - Tutela aquiliana del debitum coniugale - Diritto del coniuge ai rapporti sessuali - Sussistenza - Danno alla integrità psico-fisica - Diritto alla salute
........ omissis .....
Rimane ora da esaminare la posizione della moglie dell'attore, già risarcita per i danni materiali e le lesioni conseguenti al sinistro stradale come si desume dalla quietanza del 24 Agosto 1991 nella quale però venivano fatti salvi quelli eventualmente alla stessa derivati per le lesioni subite dal coniuge. L'attrice pretende infatti di essere risarcita per le sofferenze subite in conseguenza delle particolari lesioni derivate al proprio coniuge in conseguenza del sinistro (grave forma di impotenza erigendi sia pure suscettibile di cura). Va preliminarmente rilevato che l'istante, già nell'atto di citazione, aveva adeguatamente precisato il bene della vita per cui invocava espressa tutela e la posizione pretesa in ordine ad essa (risarcimento danni), sìcchè la mancata quantificazione dell'importo non comporta indeterminatezza della domanda e ciò tanto più alla luce della più completa illustrazione della medesima svolta nella comparsa conclusionale sicché la domanda introdotta deve essere esaminata nel merito. Si tratta in sostanza di verificare se sia ammissibile una tutela aquiliana del debitum coniugale nei confronti del terzo. A tale quesito ritiene il collegio di dover dare risposta positiva atteso che dal vigente sistema normativo (artt. 2 e 29 Cost.,143 e 122 C.c., 3 lett. f.l. 1.12.1970 n. 898 e 8 co. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ratificata con l. 4.8.1955 n. 848) è desumibile un diritto del coniuge ai rapporti sessuali col partner inteso come diritto inerente alla persona, quale modo di essere della sua personalità nell'ambito della famiglia, come tale risarcibile in virtù della sua equiparabilità al diritto alla salute, quale diritto alla integrità psico-fisica (in tal senso vedasi Cass. 1.11.1986 n. 6607; vedasi anche Cass. 10.10.1992 n. 11096 e Cass. 10.10.1993 n. 10153). Tenuto conto della giovane età dell'attrice (nata il 28.2.1965) della natura non irreversibile della lesione alla sfera sessuale subita dal proprio coniuge, della esistenza di mezzi terapeutici (meccanici ovvero tramite iniezione endocavernosa) per potervi, almeno in parte, ovviare, della necessità di non effettuare duplicazioni risarcitorie e altresì considerando che il danno maggiore, nel caso de quo, è quello subito dal marito, appare equo liquidare all'attrice la somma omnicomprensiva di lire 20 milioni che andrà maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Mantova, lì 31.10.1996.
Rimane ora da esaminare la posizione della moglie dell'attore, già risarcita per i danni materiali e le lesioni conseguenti al sinistro stradale come si desume dalla quietanza del 24 Agosto 1991 nella quale però venivano fatti salvi quelli eventualmente alla stessa derivati per le lesioni subite dal coniuge. L'attrice pretende infatti di essere risarcita per le sofferenze subite in conseguenza delle particolari lesioni derivate al proprio coniuge in conseguenza del sinistro (grave forma di impotenza erigendi sia pure suscettibile di cura). Va preliminarmente rilevato che l'istante, già nell'atto di citazione, aveva adeguatamente precisato il bene della vita per cui invocava espressa tutela e la posizione pretesa in ordine ad essa (risarcimento danni), sìcchè la mancata quantificazione dell'importo non comporta indeterminatezza della domanda e ciò tanto più alla luce della più completa illustrazione della medesima svolta nella comparsa conclusionale sicché la domanda introdotta deve essere esaminata nel merito. Si tratta in sostanza di verificare se sia ammissibile una tutela aquiliana del debitum coniugale nei confronti del terzo. A tale quesito ritiene il collegio di dover dare risposta positiva atteso che dal vigente sistema normativo (artt. 2 e 29 Cost.,143 e 122 C.c., 3 lett. f.l. 1.12.1970 n. 898 e 8 co. 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ratificata con l. 4.8.1955 n. 848) è desumibile un diritto del coniuge ai rapporti sessuali col partner inteso come diritto inerente alla persona, quale modo di essere della sua personalità nell'ambito della famiglia, come tale risarcibile in virtù della sua equiparabilità al diritto alla salute, quale diritto alla integrità psico-fisica (in tal senso vedasi Cass. 1.11.1986 n. 6607; vedasi anche Cass. 10.10.1992 n. 11096 e Cass. 10.10.1993 n. 10153). Tenuto conto della giovane età dell'attrice (nata il 28.2.1965) della natura non irreversibile della lesione alla sfera sessuale subita dal proprio coniuge, della esistenza di mezzi terapeutici (meccanici ovvero tramite iniezione endocavernosa) per potervi, almeno in parte, ovviare, della necessità di non effettuare duplicazioni risarcitorie e altresì considerando che il danno maggiore, nel caso de quo, è quello subito dal marito, appare equo liquidare all'attrice la somma omnicomprensiva di lire 20 milioni che andrà maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo definitivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Mantova, lì 31.10.1996.