Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8921 - pubb. 09/05/2013
Effetti del sequestro preventivo penale sulla valutazione dello stato di insolvenza
Appello Reggio Calabria, 11 Aprile 2013. Est. Amato.
Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Pendenza di domanda di concordato preventivo - Sospensione - Esclusione - Rapporto tra le due procedure - Consequenzialità logica.
Sequestro preventivo penale - Effetti - Valutazione della situazione di decozione della società.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso a causa della pendenza di una domanda di concordato preventivo in quanto tra le due procedure esiste un rapporto di consequenzialità logica e non procedimentale, che determina una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Un provvedimento di sequestro preventivo penale se priva la società in bonis della disponibilità dell’intero suo patrimonio, esplica tuttavia i suoi effetti, quanto alla indisponibilità del patrimonio anche nei confronti della curatela, determinando uno squilibrio tra massa dei debiti concorsuali e attivo (o liquidità della società debitrice) certamente decisiva ai fini sia della revocata procedura di concordato preventivo, sia – a maggior ragione – ai fini della valutazione della situazione di decozione della società. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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