Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8913 - pubb. 08/05/2013
Dichiarazione giudiziale di paternità e competenza del tribunale ordinario
Tribunale Varese, 22 Marzo 2013. Est. Cavallaro.
Dichiarazione giudiziale di paternità – Art. 269 c.c. – Competenza del Tribunale ordinario – Art. 38 disp. att. c.c. – Legge 219/2012 – Rito applicabile – Camerale – Esclusione – Rito ordinario – Sussiste.
Poiché la legge 219/2012 nulla ha innovato quanto al rito applicabile avanti al Tribunale ordinario si deve ritenere che, nel nuovo sistema di riparto di competenza delineato dall’art. 38 disp. att. cod. civ. novellato, l’azione di riconoscimento di cui all’art. 269 cod. civ., anche quando riguardi un figlio minore, debba essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio di merito a cognizione piena e, dunque, con citazione. Conserva, cioè, piena validità il principio (da ultimo ribadito da Cass. Civ. 25.11.2010 n. 23970 cit.) secondo cui il rito camerale è applicato dall’ordinamento processuale a procedimenti di natura contenziosa, di regola devoluti alla cognizione ordinaria, in via di eccezione, nei casi tipici e tassativi che sono espressamente elencati, cosicché se la scelta del legislatore per la forma camerale non risulta esplicitata attraverso espressa previsione deve trovare applicazione il principio generale dell’ordinamento processuale che affida la tutela dei diritti e degli “status” delle persone alle forme del processo a cognizione piena. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale