Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 877 - pubb. 01/01/2007
Istanza di fallimento in surroga, legittimazione
Tribunale Mantova, 16 Gennaio 1997. Est. Bernardi.
Fallimento, legittimazione a proporre la relativa istanza da parte di creditore che agisce in surrogatoria ex art. 2900 c.c. di altro creditore già dichiarato fallito – Inammissibilità.
Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 16 gennaio 1997 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.
-letto il ricorso n. 117/96 r.f. proposto da Procond Elettronica S.p.A. per la dichiarazione di fallimento della società BELLELI FINANZIARIA S.p.A. in liquidazione;
-visti i documenti allegati e le memorie difensive depositate dalle parti;
-rilevato che l’istante afferma di essere creditrice della Belleli Holding Industriale S.p.A. per effetto della responsabilità solidale ex art. 2362 C.C. di tale società quale unica azionista della Belleli S.p.A. e che la Belleli Holding è a propria volta creditrice della Belleli Finanziaria S.p.A. (come risulta dai bilanci ed ammesso dalla resistente);
-rilevato che la Belleli Holding Industriale S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza 2 – 7/5/1996;
-rilevato che la istante chiede che venga dichiarato il fallimento della Belleli Finanziaria agendo in surrogazione, ex art. 2900 c.c., della Belleli Holding che non avrebbe coltivato i propri diritti di credito;
-ritenuto che la qualità di creditore in capo all’istante e la stessa fondatezza del preteso credito è contestata sulla base di eccezioni che non appaiano manifestamente defatigatorie atteso che, da un lato, al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Belluno nei confronti di Belleli S.p.A., il giudice istruttore investito dalla causa di merito non ha concesso la provvisoria esecuzione e che, per stessa ammissione della PROCOND, il preteso credito nei confronti della fallita società Belleli Holding Industriale non è stato ammesso al passivo (provvedimento contro cui la ricorrente ha peraltro proposto opposizione ex art. 98 L.F.);
-considerato che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui, facendo valere un diritto del proprio debitore inattivo nei confronti di un terzo, richieda la condanna di questo direttamente in proprio favore, il creditore non fa valere un proprio diritto bensì agisce in via surrogatoria, con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento del debitore fa venir meno la legittimazione straordinaria del detto creditore alla relativa azione, non potendo egli sostituirsi al curatore, adducendo l’inerzia di quest’ultimo, nel far valere verso terzi, in via surrogatoria, diritti ed azioni spettanti al fallito (in tal senso vedasi Cass. 12-14-1994 n. 3413; Cass. 6-3-1991 n. 2339; Cass. 61/658);
-ritenuto che, nel caso di specie, non sembra neppure potersi ipotizzare una inerzia del Curatore del fallimento Belleli Holding Industriale atteso che la dichiarazione di fallimento di tale società è piuttosto recente e che la resistente ha fatto riferimento all’esistenza di trattative in corso per la definizione della pendenza;
-considerato pertanto che deve escludersi in capo all’istante la legittimazione a proporre ricorso di fallimento contro la Belleli Finanziaria;
-osservato peraltro che, ex art. 6 L.F., il Tribunale adito deve esaminare d’ufficio se sussistono le condizioni per una declaratoria di fallimento e che, anche sotto tale profilo la società resistente ha esplicato le proprie difese;
-rilevato che, dalla documentazione in atti, non vi è prova né dell’esistenza di protesti né di procedure esecutive ovvero di istanze di fallimento;
-considerato quanto all’esposizione debitoria di £. 40 ml nei confronti delle banche, che la Belleli Finanziaria ha adeguatamente provato l’esistenza di un pactum de non petendo con gli istituti di credito concernente anche le garanzie per le fideiussioni rilasciate (punti 6.1 – 7 – 9.1 – 12 – 17 della convenzione di cui ai documenti 16 e 17 della resistente);
-ritenuto, quanto al rilevantissimo debito della Belleli Finanziaria nei confronti della Belleli Holding Industriale, che tale obbligazione verrà a scadere nel 1998 come si evince nell’accordo datato 30/6/1995 (doc. 14 della resistente) e che deve ritenersi preclusa, nella presente fase, ogni valutazione di merito in ordine alla efficacia dell’atto in questione;
-ritenuto che le altre voci attive indicate in bilancio (per £. 5.500.000.000 circa) appaiono largamente sufficienti a controbilanciare le restanti voci passive (pari a £. 1.155.000.000 circa), in parte poi costituite da crediti di una società controllante di cui può fondatamente dubitarsi dell’intenzione di agire, nel momento attuale, per il recupero del proprio credito;
-considerato che, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, deve aversi riguardo alla situazione in atto al momento della pronuncia (ved. Cass. 15-3-1994 n. 2470; Cass. 25-5-1993 n. 5869; Cass. 18-6-1980 n. 3856) sicchè la previsione di un possibile, futuro ma non immediato squilibrio patrimoniale della società resistente non può fondare una sua attuale dichiarazione di fallimento, e che, perché possa dedursi, dal mancato pagamento di un debito, lo stato di insolvenza del debitore, deve trattarsi di un debito scaduto ed esigibile (così Cass. 14-2-1967 n. 363);
-considerato che il pactum de non petendo per la proroga delle originarie scadenze dei debiti intercorso con gli istituti bancari, attesa la particolare attività di tali creditori, (e dei quali non consta il venir meno ai patti stipulati), costituisce indice che la società gode ancora di credito, unitamente a quello stipulato con la società Belleli Holding Industriale in bonis (salva ogni diversa iniziativa della Curatela fallimentare) ostano alla configurabilità di una situazione di insolvenza (così vedasi Cass. 8-2-1989 n. 795) in capo alla Belleli Finanziaria S.p.A.;
PTM
Visto l’art. 22 L.F. respinge il ricorso n. 117/96 r.f. ed ordina l’archiviazione degli atti.