Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8659 - pubb. 18/03/2013

Collegamento negoziale, presupposti, nesso occasionale ed esercizio abusivo di attività finanziaria

Tribunale Arezzo, 02 Ottobre 2012. Est. Picardi.


Collegamento negoziale tra negozi – Requisiti affinché la validità di un negozio incida sulla validità di negozio collegato.

Collegamento negoziale con contratto di mutuo – Differenze rispetto a mutuo di scopo.

Reato di esercizio abusivo di attività finanziaria – Necessità che l’attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia rivolta ad un numero non determinato di soggetti – Necessità che il soggetto sia inserisca abusivamente nel libero mercato, operando indiscriminatamente tra il pubblico.

Reato di esercizio abusivo di attività finanziaria – Esclusione in caso di collegamento negoziale tra contratto di mutuo e contratto di somministrazione.



Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, è necessario rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i singoli schemi negoziali (ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in apparenza indipendente), se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l’adempimento di una funzione unica.

Il nesso tra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sulla efficacia e sulla esecuzione dell'altro. Affinché ciò si verifichi, non è sufficiente un nesso occasionale: il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trovi la propria causa nell'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra essi una connessione teleologica.

L'ipotesi del collegamento negoziale deve essere tenuta distinta da quella del mutuo di scopo; in quest'ultimo, invero, la specifica destinazione della somma mutuata ad un determinato impiego forma oggetto di una vera e propria obbligazione che il mutuatario assume nei confronti del mutuante, la cui violazione dà luogo alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’articolo 132 Testo Unico Bancario è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti; inoltre, per l'integrazione del menzionato reato è necessario che il soggetto si inserisca abusivamente nel libero mercato, con conseguente sottrazione ai controlli di affidabilità e stabilità, ed operando indiscriminatamente tra il pubblico. Ne consegue che non integra tale fattispecie la concessione di finanziamenti rivolta esclusivamente nei confronti di soggetti operanti nello stesso settore commerciale del mutuante ed interessati alla stipula di contratti di somministrazione aventi ad oggetto i prodotti del soggetto mutuante.

La sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di somministrazione porta ad escludere qualsiasi profilo di illiceità della attività di erogazione di finanziamenti. Trattasi infatti di attività che difetta dei requisiti di professionalità, sistematicità ed abitualità richiesti per l'integrazione della richiamata fattispecie delittuosa, essendo la stessa indirizzata nei confronti di una cerchia predeterminata e ristretta di soggetti e del tutto accessoria e funzionale a quella di impresa. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti – Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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