Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8575 - pubb. 25/02/2013

Contraenti in bonis e clausola risolutiva che preveda l'accredito all'utilizzatore del ricavato dalla riallocazione del bene

Tribunale Treviso, 04 Febbraio 2013. Est. Cambi.


Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Clausola risolutiva che preveda l'accredito all'utilizzatore del ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato - Contrasto con l'articolo 1526 c.c. - Esclusione.

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Clausola risolutiva che preveda l'accredito all'utilizzatore del ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato - Obbligo dell'utilizzatore di restituire il bene e pagare i canoni scaduti e quelli a scadere - Obbligo del concedente di restituire il ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene - Legittimità.



Non contrasta con l’art. 1526 c.c. la clausola risolutiva di un contratto di leasing c.d. traslativo che prevede in capo alla società concedente l’obbligo di accreditare al contraente inadempiente il ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato, permettendole di realizzare un profitto sostanzialmente non maggiore di quello che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto. Infatti nell’ambito del rapporto tra capitale investito per l’acquisto del bene e ratei corrisposti e da corrispondere dall’utilizzatore, l’imputazione a vantaggio di quest’ultimo della somma ricavata dalla riallocazione del bene consente di ristabilire l’equilibrio contrattuale, escludendo quindi la possibilità di invocare l’applicazione dell’art. 1526 c.c.. (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)

Nel caso di leasing c.d. traslativo, la cui clausola risolutiva prevede l’obbligo dell’utilizzatore di restituire l’oggetto della locazione finanziaria, di pagare i canoni scaduti e quelli a scadere, compreso il riscatto, con obbligo della concedente di restituire l'eventuale ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto delle relative spese, l'obbligo di riallocazione del bene non si pone in rapporto di corrispettività con l’obbligo dell’utilizzatore al pagamento della penale. Ne consegue che l’utilizzatore non può opporre quale fatto impeditivo al pagamento della penale l’inadempimento all’obbligo di riallocazione: risulterebbe infatti illogico porre a carico del contraente non inadempiente l’alea in ordine ai tempi e al risultato della riallocazione. Siffatta interpretazione risulterebbe poi in concreto sfavorevole allo stesso utilizzatore, in quanto la società concedente avrebbe in tal caso tutto l’interesse a vendere il prima possibile il bene (e quindi, potenzialmente, a prezzo vile). (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Andrea Vascellari

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