Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8417 - pubb. 30/01/2013
Estinzione anticipata del finanziamento, diritto del cliente al rimborso delle spese sostenute alla stipula e di quelle assicurative
ABF Roma, 06 Dicembre 2012, n. 4147. Est. Gemma.
Mutuo – Estinzione anticipata – Diritto del cliente – Obbligo di rimborso.
Mutuo – Estinzione anticipata di contratto assicurativo collegato – Diritto del cliente – Obbligo di rimborso.
In ipotesi di estinzione anticipata di finanziamento, il cliente ha diritto al rimborso di parte delle spese sostenute all’atto di stipula ma che, soggette a maturazione periodica, si riferiscono al periodo successivo all’estinzione. (Alessia Pecora) (riproduzione riservata)
In ipotesi di estinzione anticipata di finanziamento cui è collegato contratto di assicurazione, la banca è tenuta al rimborso delle spese assicurative non godute per estinzione anticipata del rischio, se ha operato come mandatario nella riscossione del premio. (Alessia Pecora) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta
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