Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8330 - pubb. 16/01/2013

Sequestro conservativo e azione di simulazione; azione revocatoria ordinaria e sequestro giudiziario

Tribunale Nola, 03 Gennaio 2013. Est. Giuseppa D'Inverno.


Procedimento cautelare in genere – Riproposizione dell’istanza cautelare rigettata inaudita altera parte e rinunciata prima dell’instaurazione del contraddittorio – Ammissibilità.

Sequestro cd. revocatorio ex art. 2905 comma 2 c.c. – Valutazione della sussistenza del fumus con riguardo alla fondatezza della domanda di merito di accertamento della simulazione – Compatibilità.

Sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 c.p.c. strumentale ad azione revocatoria ordinaria – Ammissibilità.

Fondo patrimoniale – Alienazione di singoli beni vincolati ex art. 169 c.c. – Cessazione del vincolo sul singolo bene.

Sequestro cd. revocatorio ex art. 2905 comma 2 c.c. – Valutazione della sussistenza del periculum in mora sia con riguardo al cedente che al cessionario.



E’ ammissibile la riproposizione di un’istanza cautelare, rigettata inaudita altera parte, rinunciata prima dell’instaurazione del contraddittorio in quanto l’art. 669 septies c.p.c. dispone il divieto di riproposizione del ricorso cautelare, salvo le eccezioni previste dalla norma, quando sia stata già emessa un’ordinanza di rigetto e, pertanto, presuppone un procedimento cautelare a contraddittorio integro con la notifica del ricorso e del decreto a controparte. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)

Non vi è motivo di escludere la compatibilità del sequestro conservativo di cui all’art. 2905 comma 2 c.c. con l’azione di simulazione (pacificamente ammessa per l’azione revocatoria) atteso che tale norma afferma l’esperibilità del rimedio cautelare genericamente nei confronti del terzo acquirente di beni del debitore, qualora sia stata proposta azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)

Ragioni di tutela sostanziale del creditore portano a preferire la tesi che ammette l’esperimento del rimedio del sequestro giudiziario ex 670 c.p.c. anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria. La giurisprudenza prevalente sostiene che il termine proprietà o possesso non va inteso in senso letterale rientrandovi anche le controversie come l’azione revocatoria, inerenti la dichiarazione di inefficacia relativa, e comunque le azioni inerenti uno ius ad rem, nelle quali, cioè, venga in rilievo l’esistenza di un diritto alla restituzione di un bene a qualsiasi titolo detenuto da altri. Inoltre non sembra che, con l’art. 2905 comma 2 c.c., il legislatore abbia voluto precludere al creditore che agisce in revocatoria ordinaria il rimedio cautelare dell’art. 670 comma 1 c.p.c.. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)

L’alienazione di un bene facente parte di un fondo patrimoniale determina il venir meno del vincolo derivante dalla destinazione del bene ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che le ipotesi di cessazione del fondo di cui all’art. 171 c.c. riguardano la cessazione integrale del fondo, non il venir meno del vincolo sul bene a seguito di alienazione, che comporta, tra l’altro, per l’alienante, l’obbligo di ricostituire il detto vincolo su beni equivalenti in valore, acquistati col ricavato della cessione. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)

Il periculum in mora, inteso come fondato timore che, durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, possano essere compiuti atti distrattivi del patrimonio tali da rendere infruttuosi gli effetti dell’azione revocatoria e/o di simulazione, va valutato sia con riguardo al cedente che con riguardo alla cessionaria. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Edgardo Riccardi


Massimario, art. 669septies c.p.c.

Massimario, art. 670 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale