Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 824 - pubb. 01/07/2007
.
Commissione tributaria regionale Milano, 15 Febbraio 1999. Est. Guarda.
Allevamento del bestiame – Attività commerciale – Applicazione regime agevolato Iva – Esclusione.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO – SEZIONE N. 64,
riunita con l’intervento dei signori:
Malaspina Francesco, presidente
Guarda Gabriele Maurizio, relatore
Noschese Mario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
In data 24/12/94 l’Ufficio I.V.A. di Mantova notificava alla Soc. Azienda Agricola eredi di Mario Rossi, in persona del curatore fallimentare, i provvedimenti n. 819353, 819354, 819355 e 819356 con cui contestava alla predetta società la qualifica dell’attività di allevamento del bestiame come agraria ed effettuava alcune riprese contabili sulla scorta dei rilievi formulati dalla G.d.F. con P.V.C. del 15/12/1994.
La G.d.F. aveva operato in seguito a richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, nell’ambito di indagini nei confronti degli eredi Rossi indagati per i reati previsti dal R.D. 16/3/42 n. 267 e, sulla scorta della sentenza 21/11/90 della Corte d’Appello di Brescia che aveva ritenuto l’attività svolta dagli stessi come commerciale rimettendo gli atti al Tribunale di Mantova per la dichiarazione di fallimento, aveva effettuato una serie di rilievi in materia di IVA per gli anni dal 1986 al 1990.
Avverso tali atti proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Mantova il curatore Dante Lanfredi chiedendone l’annullamento.
Con sentenza n. 58/2/96 del 28/3/96 il ricorso veniva respinto in quanto dalla sentenza 7/11/90 della Corte d’Appello di Brescia emergevano elementi indubbi per qualificare l’attività svolta dagli eredi Rossi come commerciale.
Proponeva appello tempestivamente il curatore fallimentare, lamentando l’incompletezza della decisione, che si è espressa solo sul punto della qualificazione “commerciale“ dell’azienda senza entrare nel merito degli accertamenti effettuati, insistendo sulle argomentazioni già esposte in prima istanza e chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, l’annullamento degli avvisi di accertamento contestati.
L’Ufficio I.V.A. si è costituito in secondo grado con memoria del 18/10/96.
In diritto
L’appello deve essere parzialmente accolto.
Infatti a parere di questa Commissione:
-è incontestabile la natura commerciale dell’attività svolta dalla società ricorrente, anche alla luce delle numerose pronunce in materia della Corte di Cassazione e della Commissione Tributaria Centrale (v. per tutte Cass. N.5773 del 1990 e CTC n. 2802 del 2/6/97: “… costituisce attività commerciale e non agricola, l’acquisto, il ricovero, il nutrimento e la cura del bestiame finalizzati non già alla sua riproduzione, ma al suo ingrasso ed alla successiva rivendita, atteso che l’allevamento in senso proprio si configura quando le anzidette operazioni siano dirette all’incremento del patrimonio zootecnico e, quindi, siano strumentali al fatto riproduttivo“), per cui al caso in esame non può trovare applicazione il regime agevolato IVA previsto dall’art. 34 DPR 633/72 previsto per i produttori agricoli;
-per quanto riguarda il rilievo c)Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1998, a pag. 14 del P.V. 15/12/94 effettivamente non sembra corretto l’operato dell’Ufficio che dall’esistenza di bolle di accompagnamento per tentata vendita non indicate poi in alcuna fattura, ha dedotto la vendita in nero dei relativi capi di bestiame, senza effettuare alcun altro riscontro contabile;
-per quanto riguarda il rilievo f) Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1998, a pag. 17 del P.V. in questione, analogamente non sembra possibile, senza alcun altro riscontro, individuare il totale delle operazioni imponibili sulla base degli accrediti bancari effettuati sui conti correnti sui quali operavano gli eredi Rossi;
-le stesse considerazioni di cui sopra valgono per il rilievo e) Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1989, a pag. 30 del P.V.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale di Milano in riforma della sentenza di primo grado, accoglie in parte l’appello della Soc. Azienda Agricola eredi di Rossi Mario in persona del curatore fallimentare Dante Lanfredi e annulla gli avvisi di accertamento impugnati per gli importi relativi alle riprese indicate in motivazione. Conferma nel resto.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Milano il 15/2/99.