Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8187 - pubb. 05/12/2012
Contratto servizio di assistenza didattica e indeterminatezza dell'oggetto
Tribunale Reggio Emilia, 10 Ottobre 2012. Est. Gattuso.
Istituto professionale privato – Contratto di "servizio di assistenza didattica" perfezionato al fine di sostenere un esame di stato da privatista – Determinazione della prestazione esclusivamente con riguardo alla durata massima ed al numero massimo di lezioni settimanali – Nullità per indeterminatezza dell'oggetto – Sussistenza.
Contratto di finanziamento – Mancata descrizione dei servizi oggetto del negozio giuridico – Nullità per violazione del previgente art. 124 d. l.vo 1/9/1993, n. 385 – Sussistenza.
Collegamento negoziale – Desumibile da elementi molteplici, precisi e concordanti anche in ipotesi di diversità dei soggetti stipulanti – Sussistenza.
Risarcimento dei danni patrimoniali – Liquidazione equitativa – Fondamento.
È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto di "servizio di assistenza didattica" con correlato acquisto di "materiale editoriale didattico" perfezionato dal consumatore con istituto professionale privato al fine di sostenere un esame di Stato da privatista, ove nel regolamento contrattuale la prestazione della convenuta appaia indefinita con riguardo tanto all'aspetto quantitativo che qualitativo, essendo l'attività didattica indicata esclusivamente con riguardo alla durata massima ed al numero massimo di lezioni settimanali, senza indicazione della durata e del numero minimo, e senza specificazione alcuna in ordine alle caratteristiche del corso, alle metodologie di insegnamento ed alla qualificazione professionale del personale docente. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)
E’ altresì nullo il collegato contratto di finanziamento per violazione del previgente art. 124 d. l.vo 1/9/1993, n. 385 ove dal contratto non si rilevi la descrizione dei servizi oggetto del negozio giuridico. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)
La nullità del contratto di finanziamento deve pure desumersi dal collegamento con il contratto principale nullo, secondo il principio per cui simul stabunt, simul cadent, anche in ipotesi di diversità dei soggetti stipulanti (nella specie il contratto principale veniva perfezionato dallo studente, il contratto di finanziamento dalla madre) ove il collegamento emerga da elementi molteplici, precisi e concordanti. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)
Oltre ripetizione dell’indebito, l’attore ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei limiti dell’interesse contrattuale negativo, individuato nel danno patrimoniale conseguente al tempo inutilmente utilizzato per la frequentazione delle lezioni presso la convenuta, tempo che lo studente avrebbe potuto più utilmente utilizzare preparando in altro modo l'esame di Stato oppure svolgendo altra attività di studio o, ancora, altra attività lavorativa, da liquidarsi in via equitativa. (Marco Gattuso) (riproduzione riservata)
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