Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8144 - pubb. 26/11/2012
Determinazione della soglia d'usura, modalità di calcolo e adozione del criterio cd. “all inclusive” solamente dopo l'adozione del regolamento di cui all'art. 2 bis della L. 2/2009
Tribunale Verona, 19 Novembre 2012. Est. Mirenda.
Usura - Determinazione della soglia - Modalità - Utilizzo delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009.
La determinazione della soglia dell'usura soggiace alle metodiche di rilevazione fissate dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia e ciò fino a quando la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni onnicomprensive di cui al secondo comma dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Da ciò consegue che il dovere di conformarsi, nel calcolo dei tassi, al criterio cd. “all inclusive” di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, è operante esclusivamente per il periodo successivo alla adozione del regolamento di cui al citato articolo 2 bis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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