Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8089 - pubb. 14/11/2012

Contratti finanziari, forma

Tribunale Ravenna, 02 Settembre 2011. Est. Farolfi.


Contratti finanziari – Contratto quadro – Forma.



Per i contratti di cui all’art. 23 TUF la forma scritta a pena di validità è prevista per il solo contratto quadro, nel mentre i singoli negozi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto in quanto la tutela del cliente è assicurata dalla stipulazione scritta del contratto quadro di servizi dal quale deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lettera c) TUF, la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l’entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Maria Fiorella Ceroni


Il testo integrale


 


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