Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8085 - pubb. 14/11/2012
Danno morale, danno da perdita del rapporto parentale e duplicazione del risarcimento
Tribunale Brindisi, 26 Ottobre 2012. Est. Natali.
Morte – Prossimi congiunti – Danno iure proprio – Danno morale e danno da perdita del rapporto parentale – Congiunta attribuzione – Non ammissibile.
Morte – Prossimi congiunti – Danno iure proprio – Danno biologico di tipo psichico e danno da perdita del rapporto parentale – Congiunta attribuzione – Ammissibile.
Sconvolgimento della vita familiare e delle abitudini di vita – Prova – Ricorso alla presunzione hominis – Ammissibile.
E’ condivisibile il principio “contenitivo”, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza dell’11 novembre 2008, per cui da luogo a una duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione, al familiare della persona defunta (o gravemente lesa al punto da determinarne lo stato vegetativo o il coma), del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita dai familiari e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita non sono ontologicamente diverse e sottendono lo stesso disagio psichico e, dunque, la lesione del medesimo bene della vita. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Per contro, il danno morale che degeneri in pregiudizio alla sfera psichica - traducendosi in un danno di tipo biologico - non può essere considerato un “mero doppione” del danno da “danno da perdita del rapporto parentale”, essendo indubbio come le suddette categorie descrittive di danno, sottendano interessi costituzionalmente garantiti, autonomi e distinti. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Ai fini probatori, è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc. Infatti, lo stesso - sulla base dell’id quod plerunque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa della congiunta, essendo conforme alla comune esperienza che la morte di un figlio, a seguito di sinistro stradale - essendo tal ultimo legato, in vario modo e misura, ai componenti del nucleo di appartenenza - sia idonea a determinare la frattura traumatica delle relazioni sentimentali e affettive in atto al momento della morte, producendo un’infinita serie di pregiudizi che si riflettono negativamente sull’esistenza dei prossimi congiunti successivamente alla morte del parente e che fanno si che la loro vita di relazione non sia più la stessa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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