Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7978 - pubb. 24/10/2012
Spostamento fittizio della competenza e lite temeraria
Tribunale Milano, 13 Giugno 2012. Est. Marianna Galioto.
Convenuto cd. Fittizio al solo fine di eludere le norme sulla competenza – Abuso dello strumento processuale – Sussiste – Condanna ex art. 96 comma III c.p.c. – Sanzione risarcitoria.
Non è consentita la deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza. Viene in questi casi integrata una forma di abuso dello spostamento della giurisdizione o della competenza che impone l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 96 cpc, nella misura determinata in ragione del valore della domanda e del numero di udienze in cui si è articolato il giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 96 c.p.c.
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