Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7867 - pubb. 03/10/2012
Patto di famiglia, partecipazione dell'interdetto e autorizzazione del tribunale
Tribunale Reggio Emilia, 19 Luglio 2012. Est. Chiara Zompì.
Tutela – Partecipazione dell’interdetto alla stipulazione di un patto di famiglia – Artt. 768 e ss c.c. – Autorizzazione del Tribunale – Art. 375 comma I c.c. – Applicazione analogica – Sussiste.
In materia di patti di famiglia, ottenendo la liquidazione della propria quota, il legittimario perde l’azione di riduzione sul bene trasferito (art. 768 quater, ul.co., c.c.), con la conseguenza che, benché la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all’assegnatario la porzione di legittima, a lui altrimenti spettante, sull’azienda di famiglia. Nel caso di partecipazione dell’interdetto al patto di famiglia, sussistono dunque i presupposti per l’applicazione analogica dell’art. dell’art. 375, co. 1, c.c., con conseguente necessità di autorizzazione da parte del Tribunale su parere del G.T.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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