Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7807 - pubb. 19/09/2012

Responsabilità civile dei magistrati, errore colposo del PM e decadenza

Tribunale Catanzaro, 21 Giugno 2012. Est. Maria Pia De Lorenzo.


Responsabilità civile dei magistrati – Colposo errore del Pubblico Ministero nella computazione del cd. presofferto, ai fini del periodo di carcerazione – Decorrenza del termine ex art. 4 l. 117/1988 – Assenza di doglianza ex art. 660 c.p.p. avverso il computo del p.m. – Decorso dal provvedimento – Sussiste.



In materia di responsabilità civile dei magistrati e, in particolare, di colposo errore del Pubblico Ministero nella computazione del cd. presofferto, ai fini del periodo di carcerazione, l’azione del presunto danneggiato, contro lo Stato, è da ritenersi inammissibile per la intervenuta decadenza di cui all’ultimo periodo di cui al secondo comma dell’art. 4 L. n. 117/1988 (il quale prevede che la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile) là dove il reo non si sia avvalso del rimedio ex art. 660 c.p.p. contro il presunto errore del P.M. e dal provvedimento giudicato erroneo siano decorsi due anni, salva prova contraria. Infatti, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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