Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7774 - pubb. 12/09/2012

Responsabilità per farmaco difettoso e oggettiva conoscenza del difetto in base al più avanzato livello della tecnica e della scienza combinato con quello della accessibilità di tale conoscenza

Tribunale Sassari, 12 Luglio 2012. Est. Bruno.


Farmaco difettoso – Responsabilità – Art. 2050 c.c. – Esclusione – D.p.r. 224/1988 (vigente ratione temporis) – Applicabilità – Sussiste.

Farmaco difettoso – Responsabilità del produttore – Presupposto – Conoscenza del difetto di produzione.

Farmaco difettoso – Responsabilità EX D.p.r. 224/1988 (vigente ratione temporis) – Prescrizione – Decorso.



La responsabilità del produttore del farmaco difettoso è inquadrabile all’interno della più generale responsabilità extracontrattuale del produttore ex d.P.R. 224/1988 (qui applicabile ratione temporis) e D.Lgs. 206/2005; la Direttiva del Consiglio 85/374/CEE ed il d.P.R. sopra citato fanno salvi i diritti dei consumatori in base a differenti regimi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale previsti dagli Stati membri, ma tra due regimi di responsabilità extracontrattuale concorrenti deve essere individuata la lex specialis che nel caso di specie è il d.P.R. n.224/1988. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La responsabilità per farmaco difettoso è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso. Il criterio da utilizzare per valutare la condotta del produttore, in altre parole, è quello della oggettiva conoscenza del difetto in base al più avanzato livello della tecnica e della scienza combinato con quello della accessibilità di tale conoscenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La conoscenza o conoscibilità del difetto del farmaco, idonea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, a determinare il corso della prescrizione in concorso con gli altri due eventi previsti dalla norma, non può in ogni caso ravvisarsi fino al momento nel quale non sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione alla commercializzazione - a nulla rilevando che ne sia stata nel frattempo disposta la sospensione - e sempre che il provvedimento di revoca identifichi il difetto e che tale provvedimento non sia impugnato in sede amministrativa o giudiziale, nel qual caso solo il definitivo esito di tali tutele è idoneo a far decorrere la prescrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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