Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7769 - pubb. 12/09/2012

Dichiarazione di operatore qualificato quale argomento di prova dell'articolo 116 c.p.c.

Tribunale Cuneo, 14 Giugno 2012. Est. Roberta Bonaudi.


Intermediazione finanziaria - Derivati - Operazione di Interest Rate Swap - Operatore qualificato - Responsabilità dell'investitore.



La dichiarazione di operatore qualificato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob, esonera l'intermediario, in assenza di elementi contrari alla stessa già in suo possesso, dalle verifiche sul punto.
Tale dichiarazione, inoltre, in difetto di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata e di ulteriori riscontri, può costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., che il giudice può porre a fondamento della propria decisione per quanto riguarda la sussistenza in capo all'investitore della propria competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Trenti, Dott.ssa Michela Boccardo


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