Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7751 - pubb. 10/09/2012

Concordato preventivo, cessione dei beni e differenza rispetto all'istituto di cui agli articoli 1977 seguenti c.c.

Tribunale Monza, 17 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.


Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Previsione di una percentuale minima di soddisfazione - Aleatorietà - Esclusione.

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Distinzione rispetto all'istituto previsto dal codice civile agli articoli 1977 seguenti.



Non è aleatoria la proposta di concordato preventivo che preveda la cessione di tutti i beni ai creditori e la loro soddisfazione in una determinata percentuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cessio bonorum prospettata nell'ambito di una proposta di concordato preventivo non è identificabile con l’istituto contrattuale previsto dal codice civile in considerazione della sua diversità ontologica, in quanto la prima produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori, anche di quelli dissenzienti e assenti, mentre l’istituto negoziale previsto dagli artt. 1977 e ss. c.c. vincola solo i creditori che ne sono parte al divieto di azioni esecutive sui beni ceduti e, salvo patto contrario, produce la liberazione del debitore nei limiti di quanto da essi ricevuto (Cass. 15 settembre 2011, n 18864). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.


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