Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7659 - pubb. 01/08/2012

Associazione temporanea di imprese e specificazione delle parti del servizio o della fornitura

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 05 Luglio 2012. Est. Caringella.


Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) - Art. 37 Codice Contratti Pubblici - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - Obblighi - Prescrizioni.



L’art. 37, co. 4, d.lgs. n. 163 del 2006, che impone la doverosa specificazione delle parti del servizio o della fornitura di pertinenza delle singole imprese raggruppate o consorziate, è applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali, la norma non prevedendo alcuna distinzione tra le stesse così come tra associazioni costituite e raggruppamenti costituendi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai fini del vaglio dell’ottemperanza all’obbligo di specificare le “parti” del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione – oggi sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2 lett. d) n. 2), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 – dovrà seguirsi un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica che valorizzi il dato teleologico del raggiungimento dello scopo della norma senza che assuma rilievo dirimente il profilo estrinseco del modo in cui siffatta esigenza sia soddisfatta. L’obbligo dovrà allora ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle rammentate finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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