Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7658 - pubb. 01/08/2012

Onere e privilegio per interventi di bonifica, distinzione e trascrivibilità

Tribunale Piacenza, 06 Luglio 2012. Est. Coderoni.


Onere reale e privilegio speciale - Natura, finalità e differenze tra i due istituti - Trascrivibilità dell'onere reale - Impossibilità di iscrivere o trascrivere il privilegio speciale, anche se assiste un onere trascrivibile.



L'onere reale può sinteticamente definirsi come un peso - generalmente consistente in una vera e propria obbligazione di dare o di facere, anche periodica - che grava su di un immobile, con la caratteristica peculiare che "segue" il bene su cui insiste, in modo tale che chiunque ne diventi successivamente proprietario, è tenuto a far fronte a tale prestazioni.
Tutt'altra natura e finalità ha il privilegio, il quale, a differenza dell'onere reale, trova una compiuta e specifica disciplina normativa, nel codice civile, che ne fornisce anche una definizione: infatti, l'art. 2741, secondo comma, c.c. stabilisce che: "sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche": è noto che per causa di prelazione si intende un titolo preferenziale che consente ad un creditore di soddisfarsi con precedenza rispetto ad altri creditori concorrenti, nell'ambito dell'esecuzione forzata sui beni del debitore.
La evidenziata autonomia e diversità dei due istituti, fa sì che la pur affermata trascrivibilità dell'onere reale non determini automaticamente anche la possibilità di trascrivere o iscrivere anche il privilegio che tale onere assiste (fattispecie in tema di onere e privilegio per interventi di bonifica ex art. 253 D.L.vo 152/06). (Massimo Coderoni) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Coderoni


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