Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7603 - pubb. 25/07/2012
S.r.l. con collegio sindacale obbligatorio e poteri di denuncia ex articolo 2409 c.c.
Tribunale Piacenza, 27 Giugno 2012. Pres., est. Gabriella Schiaffino.
Società a responsabilità limitata - Società con collegio sindacale obbligatorio - Denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Esperibilità - Esclusione - Potere di controllo del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.
Dopo la riforma delle società di cui al D.L.vo 6 del 2003 non è esperibile la denuncia al Tribunale ai sensi della previsione di cui all’art 2409 c.c. neppure nell’ipotesi di società a responsabilità limitata con collegio sindacale obbligatorio. Tale divieto è desumibile da una lettura coordinata degli artt. 92 disp.att. c.c., 2477 comma quinto c.c. interpretati alla luce delle finalità proprie della riforma societaria che ha esaltato la natura personalistica delle società a responsabilità limitata avendo le disposizioni di cui agli artt. 2545quinquies c.c. e di cui all’art 13 L. 91/1981 portata del tutto eccezionale. I poteri di controllo conferiti al collegio sindacale sono individuati dalla struttura della s.r.l. nella quale l’atto costitutivo, a differenza di ciò che avviene nella s.p.a., può prevedere ampi poteri di gestione anche in favore dei soci con conseguenti problemi anche di compatibilità tra essi e l’eventuale amministratore giudiziario nominato qualora si dovesse ritenere l’ammissibilità dell’istituto. (Massimo Coderoni) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Massimo Coderoni
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