Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7580 - pubb. 18/07/2012

Requisiti di forma di cui all'articolo 23 D.Lgs. 58/1998 e sottoscrizione del solo investitore; distinzione ed autonomia degli obblighi informativi di cui all'articolo 28 reg. 11522/98

Appello Torino, 03 Aprile 2012. Est. Patti.


Intermediazione finanziaria - Contratti - Forma - Funzione - Disciplina di protezione del soggetto debole investitore - Sottoscrizione del solo investitore.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi di cui all'articolo 28 Reg. Consob n. 11522/1998 - Autonomia rispetto a quelli di cui all'articolo 29 - Obbligo di fornire informazioni in relazione alla specifica operazione - Sussistenza - Onere della prova.

Inadempimento agli obblighi informativi - Liquidazione del danno - Detrazione delle cedole incassate dall'investitore.

Obblighi informativi dell'intermediario - Natura contrattuale della responsabilità risarcitoria - Interessi - Decorrenza dalla data di costituzione in mora.

Inadempimento agli obblighi informativi - Risarcimento del danno - Rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.



La previsione di forma contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. 58/1998 – la cui funzione consiste nell’apprestare una disciplina di protezione del soggetto debole investitore, così da superare la sperequazione in suo sfavore, di tipo conoscitivo e negoziale, nel potere e capacità di determinazione del contenuto normativo dell’accordo – è pienamente soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore, per l’esaustiva assicurazione, in tal modo, della funzione informativa che essa è destinata ad assolvere. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

L’obbligo informativo posto dall’art. 28, secondo comma, Reg. Consob n. 11522/1998 è autonomo rispetto a quello di segnalazione di inadeguatezza dell’operazione previsto dall’art. 29 del medesimo regolamento: il dovere in capo all’intermediario finanziario di fornire informazioni specifiche ed appropriate in merito alla concreta operazione posta in essere col cliente, ed il cui onere della prova grava sull’intermediario stesso, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati: tali essendo anche coloro i quali, non rientrando in una delle speciali categorie menzionate nei regolamenti Consob (art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998), abbiano in precedenza investito in titoli a rischio. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

Ai fini della liquidazione del danno subito dall’investitore per l’inadempimento da parte dell’intermediario finanziario ai propri obblighi informativi deve essere detratto l’importo delle cedole di interessi incassate dall’investitore medesimo, attesa la dipendenza diretta ed immediata della percezione delle cedole, quale vantaggio, dall’accertato inadempimento. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

Attesa la natura contrattuale della responsabilità risarcitoria derivante dall’inadempimento da parte dell’intermediario finanziario ai propri obblighi informativi, sulle somme dovute a titolo risarcitorio all’investitore sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

All’investitore che abbia subito l’inadempimento da parte dell’intermediario finanziario ai propri obblighi informativi deve essere riconosciuto il maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma c.c., sotto il profilo della spettanza, per la natura di valore dell’obbligazione risarcitoria, della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT nazionali. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio De Francesco – Studio Legale BIN Avvocati Associati


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