Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7496 - pubb. 10/07/2012
Contratti derivati e provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Tribunale Rimini, 27 Ottobre 2011. Est. Bernardi.
Diritto bancario – Contratto quadro – Singole operazioni – Nullità – Insanabilità.
Diritto bancario – Contratto quadro – Mancanza originaria della sottoscrizione – Nullità.
Diritto bancario – Contratto quadro – Mancanza originaria della sottoscrizione – Sopravvenienza alla revoca del cliente.
Diritto bancario – Contratto quadro – Formazione della volontà contrattuale – Art. 1328 c.c. – Applicabilità.
Procedimento cautelare – Provvedimento d’urgenza – Contratti derivati – Sospensione degli effetti del contratto – Concessione – Presupposti.
La nullità del contratto quadro e, di conseguenza, quella relativa alle singole operazioni, sono insanabili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La preventiva consegna al cliente, ad opera della banca, del contratto quadro non recante la propria sottoscrizione e la successiva produzione in giudizio di due (esattamente identici) dalla medesima sottoscritti conduce nel senso della originaria mancanza di sottoscrizione, con relativa applicazione della nullità del contratto quadro medesimo ex art. 23 TUF e conseguente nullità dei singoli ordini e negoziazioni che in tale accordo normativo trovano la propria base. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Non risulta applicabile il principio giurisprudenziale che consente l’integrazione della manifestazione di volontà dell’istituto di credito al momento dell’azione in giudizio, nell’ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto quadro ad opera della banca sia sopravvenuta alla revoca del consenso da parte del cliente proponente (nella specie, da rinvenirsi nella più volte eccepita nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Ai fini della formazione della volontà contrattuale tra l’istituto di credito ed il cliente in ordine ad un contratto quadro, risulta applicabile l’art. 1328 c.c. il quale, richiedendo la forma scritta ad substantiam, concede la revocabilità del consenso fino all’intervento della manifestazione per iscritto della volontà contrattuale idonea alla conclusione del negozio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In tema di contratti derivati, la prosecuzione nell’addebito dei differenziali che potrebbe condurre ad un aggravamento della situazione finanziaria di una società già compromessa, di concerto con il transito in una situazione di crisi, giustificano la sospensione cautelare degli effetti del contratto derivato medesimo la cui prosecuzione possa essere in grado di condurre ad un pregiudizio irreparabile per la controparte. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini
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