Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7314 - pubb. 18/06/2012
Contratti derivati conclusi con clienti classificati come operatori qualificati: tra regole applicabili all’operazione e definizione del contenuto della autocertificazione di cui all’art. 31 Reg. Consob
Tribunale Orvieto, 12 Aprile 2012. Pres., est. Maria Pia Di Stefano.
Contratti Interest rate swap – Funzione economico-sociale – Contratto non par – Inidoneità dell’up front a eliminare lo squilibrio originario – Difetto di causa in concreto – Nullità del contratto.
Ente Pubblico – Classificazione come operatore qualificato sulla base di autocertificazione di cui all’art. 31 Reg. Consob – Disapplicazione da parte dell’intermediario delle regole di condotta – Irrilevanza di una autocertificazione stilizzata – Obblighi di informazione in capo all’intermediario sul significato della autocertificazione e sulle conseguenze che ne derivano – Necessità di una dichiarazione circostanziata – Obbligo in capo all’intermediario di valutare la coerenza del contenuto della autocertificazione rispetto all’operazione da compiere.
La possibilità di ravvisare nello schema di base delle operazioni irs una causa in astratto – coincidente con lo scambio di flussi corrispondente al differenziale che, nel tempo di esecuzione del contratto, si determina tra due tassi di interessi differenti e predefiniti, applicati a un capitale nozionale di riferimento – non preclude di verificare, con riguardo al contratto intervenuto tra le parti e considerato nella sua specifica conformazione, l’esistenza di una causa in concreto. Ne consegue che nell’ipotesi di contratto non par (ovvero non presentante, al tempo della sottoscrizione, un differenziale nullo), qualora la misura dell’up front non valga a ristabilire la condizione di parità tra le parti, l’operazione dovrà ritenersi affetta da squilibrio genetico e pertanto qualificarsi nulla per difetto di causa in concreto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
L’autocertificazione di essere operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 reg. consob, con tutta la diminuzione di garanzie che ne deriva, deve costituire il frutto di una serie di informazioni che la banca deve ricevere dal cliente e fornire allo stesso perché questi possa rendere una dichiarazione informata e quindi quanto più possibile aderente alla realtà. Pertanto, l’intermediario deve avvertire il cliente sul significato della dichiarazione, sulle conseguenze che ne derivano, nonché sulla tipologia e caratteristiche dello strumento finanziario in modo che quest’ultimo sia in grado di capire se e in quale misura le proprie competenze ed esperienze sussistano effettivamente. Correlativamente, il cliente dovrà indicare all’intermediario di quali esperienze e competenze dispone, in modo che l’intermediario stesso, che è soggetto professionalmente esperto, possa comprendere se la dichiarazione ricevuta rispecchi effettivamente, in relazione al caso concreto, la realtà. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
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