Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7294 - pubb. 13/06/2012

Danno la totale distruzione del veicolo e onere della prova

Tribunale Catanzaro, 29 Marzo 2012. Est. Tallaro.


Danno Patrimoniale – Onere della Prova – Sussiste (fattispecie relativa a danno da perdita del veicolo coinvolto in sinistro).

Danno Patrimoniale – Onere della Prova – Spese mediche sostenute in conseguenza di sinistro stradale – Mera allegazione dei documenti di spesa – Assolvimento dell’onus probandi – Non sussiste.

Onere della Contestazione – Difetto di specifica allegazione – Conseguente venir meno dell’onere di specifica contestazione – Sussiste.



L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Pertanto, là dove il danneggiato richieda il ristoro dei danni conseguenti alla sostanziale distruzione dell’automobile coinvolta in un sinistro, ha l’onere di dimostrare il valore del mezzo e che l’utilizzo dello stesso sia stato dismesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La domanda proposta dal danneggiato per ottenere il ristoro delle spese mediche sopportate in conseguenza di un sinistro, là dove il richiedente versi in atti una congerie eterogenea di documenti di spesa , presuppone che l’attore alleghi (e provi) il motivo per cui siffatte spese siano state sopportate e soprattutto indichi l’ammontare complessivo degli esborsi resisi necessari in conseguenza del sinistro stesso. In difetto la domanda va respinta per difetto assoluto di allegazione, che evidentemente non può essere ovviato dall’esame, da parte del giudicante, del materiale prodotto, nel tentativo di identificare la funzione della spesa sostenuta a la sua connessione con l’incidente subito. Sta infatti all’attore, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., specificare la domanda formulata ed indicarne le ragioni giustificative, a garanzia del diritto di difesa di controparte ed al fine di porre il giudice nelle condizioni di valutare correttamente se ed in quale misura la pretesa agitata sia fondata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’omessa allegazione dei fatti posti a supporto della domanda fa venir meno il possibile oggetto di una contestazione da parte del convenuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 115 c.p.c.

Massimario, art. 163 c.p.c.


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