Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7255 - pubb. 06/06/2012

Interessi per ritardato pagamento e applicazione del D.Lgs. 231/2002 ai contratti di appalto di opere pubbliche

Tribunale Asti, 16 Agosto 2011. Est. Cristina Ravera.


D.lgs. 231/2002 – Transazioni commerciali – Appalto di opere pubbliche – Esclusione – Appalti di servizi o forniture – Applicabilità.

Ritardo nel compimento delle attività prodromiche alla redazione del certificato di collaudo – Debenza degli interessi – Esclusione.



L’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002 è limitato alle “transazioni commerciali” da intendersi, ai sensi dell’art. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2002, come “i contratti (…) che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, da cui esulano i contratti di appalto di opere pubbliche, i quali, a differenza dei contratti di appalto pubblico di servizi e di appalto pubblico di forniture – a cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 231/2002 - hanno ad oggetto la prestazione di un’opera. In caso di ritardo dei pagamenti nei contratti di appalto di lavori pubblici, sussiste una disciplina ad hoc contenuta nella L. 109/1994, recepita nel D.Lgs. 12 aprile 2007, n. 163 e nel D.M. 145/2000 (artt. 29 e 30), ora in gran parte confluite nel D.P.R. 207/2010, recante il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La mancata previsione della debenza degli interessi per il ritardo nel compimento delle attività prodromiche alla redazione del certificato di collaudo trova giustificazione nella considerazione secondo cui, prima della emissione del certificato di collaudo le somme dovute dalla stazione appaltante mancano del requisito della esigibilità, indispensabile ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c. infatti, solo con l’approvazione del collaudo dell’opera il credito dell’appaltatore al pagamento del saldo diventa certo, liquido, esigibile e produttivo di interessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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