Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7236 - pubb. 28/05/2012

Titolo esecutivo europeo, natura del provvedimento di certificazione e impugnazione, effetti della mancata contestazione del credito

Tribunale Novara, 23 Maggio 2012. Est. Simona Gambacorta.


Titolo esecutivo europeo - Certificazione - Attività para-amministrativa - Accertamento di un diritto nel contrasto tra le parti - Esclusione.

Titolo esecutivo europeo - Provvedimento del giudice del lavoro relativo alla domanda di certificazione - Natura di volontaria giurisdizione - Impugnazione mediante reclamo alla corte d'appello.

Titolo esecutivo europeo - Mancata contestazione del credito da parte del debitore - Interpretazione - Mero punto di collegamento alla disciplina processuale nazionale - Non contestazione intesa in senso letterale e comune - Assenza di difese volte a contrastare il credito.



La decisione di certificare un provvedimento giudiziario come titolo esecutivo europeo è riconducibile a funzioni para-amministrative, poiché il giudice è chiamato non già ad accertare l'esistenza di un diritto nel contrasto tra le parti, ma la ricorrenza di determinati requisiti previsti dalla normativa europea quali condizioni per perseguire l'interesse di natura sovra individuale di incrementare la creazione di uno spazio giudiziario europeo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decisione assunta dal giudice del lavoro cui sia stata rivolta la domanda di certificazione del titolo esecutivo europeo ha natura di volontaria giurisdizione e può essere impugnata mediante il reclamo alla corte d'appello previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'articolo 739 c.p.c., trattandosi di decisione assunta, come prevede la norma, "dal tribunale in camera di consiglio in primo grado". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento CE n. 805 del 2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo, relativa alla mancata contestazione del credito da parte del debitore, deve essere intesa non già alla stregua di un richiamo al valore sostanziale che la legislazione interna attribuisce alla contumacia del convenuto, bensì come mero punto di collegamento alla disciplina processuale nazionale, quale complesso normativo che prevede le forme ed i momenti attraverso cui la contestazione del credito sarebbe potuta avvenire. La non contestazione di cui parla la norma deve pertanto essere interpretata non nell'accezione processuale dell'espressione, ma secondo il suo senso letterale e comune, ovverosia come dato di fatto oggettivo dell'assenza di difese volte a contrastare la sussistenza o l'entità del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 474 c.p.c.

Massimario, art. 739 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale