Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7188 - pubb. 16/05/2012
Rapporti bancari e diritto del cliente di ottenere copia della documentazione nel corso del giudizio
Tribunale Palermo, 31 Maggio 2011. Est. Claudia Spiga.
Procedimento civile - Ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. - Ammissibilità - Limiti.
Trasparenza bancaria - Diritto del cliente di ottenere copia della documentazione - Ordine di esibizione - Indispensabilità - Valutazione.
Il diritto soggettivo del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 t.u.b., ben può essere legittimamente esercitato anche nel giudizio ed il mancato esercizio di tale facoltà prima del giudizio non vale a precludere la possibilità di chiederne l’esibizione ex art. 210 c.p.c. Peraltro tale soluzione appare conforme al principio della vicinanza della prova, posto che è indubbiamente più agevole per la banca il deposito di detta documentazione (sulla quale grava inoltre uno specifico obbligo di conservazione e rilascio copia), piuttosto che sul correntista, che, nella prassi commerciale è tempestato di documentazione cartacea, che nell’ambito di rapporti di durata (nella specie oltre ventennale), risulta indubbiamente di difficile conservazione e catalogazione. (Giorgio Algozini) (riproduzione riservata)
La mancata produzione della documentazione relativa al decennio precedente la ordinanza di esibizione non può comportare valutazioni sfavorevoli nei confronti della banca onerata del relativo deposito ex art. 116 c.p.c., in quanto non può produrre in giudizio documentazione che non era obbligata neanche a conservare. (Giorgio Algozini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giorgio Algozini
Massimario, art. 116 c.p.c.
Massimario, art. 210 c.p.c.
Il testo integrale
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