Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7096 - pubb. 11/04/2012

Contratti My Way, 4 you e 121 performance, omessa indicazione del diritto di recesso e natura atipica non meritevole di tutela

Tribunale Ravenna, 07 Novembre 2011. Est. Farolfi.


Intermediazione finanziaria – Contratti “My Way” a causa mista stipulati al di fuori dei locali commerciali – Indicazione della facoltà di recesso – Omissione – Nullità.

Intermediazione finanziaria – Contratti "4 you" e "121 performance" a causa mista – Contratto atipico di finanziamento del contestuale investimento – Molteplicità di costi, indiretti ed impliciti a carico dell'investitore – Guadagni nettamente superiori a quelli ricavabili dall'intermediario da ogni singolo operazione – Contratto atipico meritevole di tutela – Esclusione.



Dovendosi ritenere pacifica la conclusione dei contratti “My Way” al di fuori dei locali commerciali, è proprio la natura mista e complessa, inscindibile, dell’operazione ad imporre l’applicazione della sanzione di nullità di cui all’art. 30, comma , 7 TUF: “l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente”. Infatti, l’operazione non può essere “atomizzata” e ritenuta un mero finanziamento, proprio perché attraverso la sottoscrizione del modulo o formulario attinente al piano “MY Way” si procedeva contestualmente al collocamento di strumenti finanziari (obbligazionari e fondi comuni) alla clientela retail,  mentre l’eventuale previsione di recesso contenuto nel solo prospetto dei fondi comuni di investimento (così come eccepito dalla convenuta) appare insufficiente.


La natura mista e complessa dell’operazione (nella specie "4 you" e "121 performance" dante luogo ad un atipico contratto di finanziamento di scopo e contestuale investimento finanziario in valori mobiliari unilateralmente decisi e controllati dallo stesso soggetto finanziatore, con molteplici costi anche indiretti ed impliciti a carico dell’investitore e guadagni, al contrario, nettamente superiori a quelli ricavabili da ciascuna operazione in sé considerata se posta in essere sul mercato, costituisce un contratto atipico che persegue scopi non meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.   al pari del c.d. contratto aleatorio unilaterale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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