Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7035 - pubb. 14/03/2012
Alcuni indici in tema di riduzione dell’obbligo di contribuzione mensile in favore del beneficiario coniuge o figlio naturale
Tribunale Novara, 07 Luglio 2011. Est. Filice.
Separazione consensuale dei coniugi – Modifica delle condizioni di separazione personale – Sopravvenuta convivenza del beneficiario con un altro compagno – Diminuzione dell’obbligo contributivo – Superfluità.
Separazione consensuale dei coniugi – Modifica delle condizioni di separazione personale – Capacità patrimoniale del coniuge obbligato – Indici di valutazione – Sussitenza di un altro figlio nato fuori dal matrimonio.
Separazione consensuale dei coniugi – Modifica delle condizioni di separazione personale – Capacità patrimoniale del coniuge obbligato – Indici di valutazione – Nuova famiglia.
Separazione consensuale dei coniugi – Modifica delle condizioni di separazione personale – Capacità patrimoniale del coniuge obbligato.
Filiazione legittima – Assegno di mantenimento – Sopravvenienza di un figlio naturale – Riduzione.
In tema di modifica di condizioni di separazione personale, la sopravvenuta convivenza della parte beneficiaria di un obbligo di contribuzione mensile con un altro compagno è circostanza in sé neutra al fine di ottenere una diminuzione dell’obbligo contributivo, dovendosi al contrario dimostrare il concreto apporto che la terza persona fornisca alle esigenze di sostentamento dell’avente diritto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Nel valutare la capacità patrimoniale del coniuge – genitore onerato alla contribuzione di una somma mensile si deve tenere conto anche degli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio o da una successiva unione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Allorquando il coniuge separato – divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell’assegno di separazione/divorzio a favore dei mebri della prima famiglia nei limiti in cui questo temperamento non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
L’assegno di mantenimento del figlio legittimo deve essere ridotto nel caso in cui incida sul reddito del padre a tal punto da non permettergli di mantenere i figli naturali nati da una successiva convivenza. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro
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