Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7030 - pubb. 14/03/2012
Amministrazione di sostegno di persone residenti in Italia con patrimoni in Svizzera, competenza del giudice italiano, cortesia internazionale
Tribunale Varese, 10 Febbraio 2012. Est. Buffone.
Amministrazione di sostegno – Beneficiario con residenza abituale in Italia ma con patrimoni in Svizzera – Competenza giurisdizionale del Giudice italiano – Sussiste – Efficacia dei decreti di volontaria giurisdizione nello Stato Svizzero – Convenzione dell’Aja del 2000 sotoscritta dalla Svizzera – Cortesia internazionale.
La Svizzera, con ratifica entrata in vigore l’1 gennaio 2009, ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 (“protection internationale des adultes”), la quale pone una base risolutiva normativa per i problemi transfrontalieri, in caso di soggetti sotto protezione giuridica, ma con interessi giuridici, di tipo patrimoniale, in Stati diversi. Ad es., come accade per un soggetto sotto protezione giuridica in Italia, ma con conti correnti o beni immobili in Svizzera. Secondo la Convenzione, le autorità, sia giudiziarie che amministrative competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della persona vulnerabile o dei suoi beni sono quelle “dello Stato contraente di residenza abituale dell’adulto”. L’Italia non ha sottoscritto la Convenzione ma, in casi del genere, trova applicazione la cd. cortesia internazionale, e lo Stato che vi ha interesse, può richiedere di beneficiare del tessuto connettivo della Convenzione sottoscritta dall’altro Stato, in via di applicazione interpretativa dei medesimi principi. Comunque, anche secondo il Diritto italiano, è competente il giudice italiano (v. art. 404 cod. civ.). Si ritiene, pertanto, che vi siano i presupposti per il riconoscimento della decisione odierna in Svizzera. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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