Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7021 - pubb. 07/03/2012
Reati commessi per finalità di arricchimento personale, attività restitutorie e misure alternative
Tribunale Torino, 22 Febbraio 2012. Pres., est. Vignera.
Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione e di pena – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Detenzione domiciliare – Presupposti per la concessione – Processo di rieducazione – Inizio – Fattispecie (Legge 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 47, 47 ter).
Rispetto a reati commessi per finalità di arricchimento personale da un soggetto che all’epoca della loro consumazione disponeva di adeguate risorse culturali, affettive, abitative ed economiche, l’avvio della sua revisione critica ed il ridimensionamento della sua pericolosità sociale possono normalmente considerarsi effettivi (e giustificare la concessione di benefici penitenziari) solo in presenza di congrue attività restitutorie delle utilità economiche costituenti il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati stessi. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Giuseppe Vignera
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