Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7012 - pubb. 07/03/2012

Frazionabilità del credito e strumento processuale più agevole; abolizione delle tariffe ed applicazione dei criteri previgenti

Tribunale Catanzaro, 22 Febbraio 2012. Est. Nania.


Credito unitario certo, liquido, esigibile – frazionamento – Violazione del principio di Correttezza e Buona Fede – Sussiste – Conseguenze – Improcedibilità.

Tariffe Forensi – Abrogazione – Dl 1/2012 – Conseguenze – Liquidazione delle spese.



Il principio di non frazionabilità del credito, siccome emanazione del principio di correttezza e buona fede e del principio costituzionale del giusto processo, prevale su qualsivoglia ipotetico diritto allo strumento processuale più agevole, sicché il creditore, che vanti un credito in parte certo e/o liquido ed in parte incerto e/o illiquido, non può suddividerlo in ragione dei diversi strumenti processuali impiegabili, ma deve agire facendo valere con un’unica domanda il suo intero credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’entrata in vigore il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha abrogato tutte le tariffe professionali, impone al giudice di liquidare le spese facendo riferimento ai pregressi criteri, in assenza dell’atteso intervento del legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale