Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7007 - pubb. 05/03/2012

Controversie in materia di usucapione e trascrizione dell'accordo

Tribunale Como, 02 Febbraio 2012. Est. Mancini.


Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Controversie in materia di usucapione – Mediazione Obbligatoria – Sussiste – Eventuale accordo – Trascrittibilità – Sussiste – Art. 2643 n. 13 cod. civ..

Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Domanda riconvenzionale – Sussiste.

Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Domanda riconvenzionale – Omesso tentativo – Domanda principale – Tentativo esperito – Separazione del processo – Consenso delle parti al rinvio cd. promiscuo.



Le domande in tema di usucapione rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a "controversie in materia di diritti reali" (art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010). Non è condivisibile l’opinione per cui, in caso di azione di usucapione, la mediazione non sarebbe esigibile non potendo le parti ottenere, tramite l’accordo conciliativo, il medesimo risultato giuridico ottenibile con la sentenza. L’accordo di mediazione, in primis, ha ad oggetto il diritto reale, e non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione. Pertanto, la parte che si vede trasferito il bene lo acquista a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza. Ciò, inoltre, vuol dire che l’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 n. 13 c.c. in relazione all’art 11 del D Lgs n 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione Del resto, occorre prendere atto della scelta adottata dal legislatore nell’art 11 del citato decreto e interpretarla in modo da favorire l’applicazione del procedimento di mediazione in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Sussiste la necessità di assoggettare a mediazione anche la domanda riconvenzionale per la quale non risulta sperimentato il tentativo di mediazione omesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Dove il tentativo preliminare di mediazione sia stato esperito solo per la domanda principale e non per quella riconvenzionale, il giudice è tenuto a disporre la separazione del processo, in modo che il differimento dell’udienza, per la mediazione omessa, non rallenti la causa principale ma solo quella riconvenzionale. Non va sottaciuto però che la separazione, creando lo sdoppiamento della causa può pregiudicare sia il ruolo, già gravoso, dell’Ufficio sia l'interesse delle parti che dovranno sopportare il peso e il costo di due cause. Prima della separazione, è, quindi, opportuno acquisire l’eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, atteso l’intimo collegamento tra le due domande dell’attore e del convenuto (1). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale



(1) L’idea del Tribunale di Como (tesi del cd. rinvio promiscuo: sulla riconvenzionale per la mediazione obbligatoria e sulla principale per la mediazione su invito del giudice) è del tutto condivisibile ed è già stata sostenuta (sia consentito richiamare BUFFONE, Diritto Processuale della Mediazione, in Giur. Merito, 2011, 10, 2346: “L’esito della separazione è idoneo a pregiudicare, vuoi il ruolo del magistrato, essendovi lo sdoppiamento della causa connessa soggettivamente, vuoi l’interesse delle parti, che, ad esempio, dovranno sopportare il peso e il costo di due processi. E’, quindi, auspicabile che, prima della separazione, il giudice verifichi la possibilità di un rinvio cd. promiscuo, semmai tramite la opportuna sollecitazione dei difensori: va ricordato, infatti, che l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice «può in qualunque momento invitare le stesse a procedere alla mediazione». Ma, allora, dovendo rinviare il processo per la riconvenzionale, ben potrebbe il giudice suggerire alle parti di riportare davanti ai mediatori anche la domanda principale atteso che: 1) difficilmente la mediazione andrebbe a buon fine su una sola parte della materia del contendere; 2) facilmente le parti vi riproporrebbero la questione oggetto della domanda dell’attore da rivedere sulla base della questione oggetto della domanda del convenuto (…). Sarebbe, quindi, un rinvio promiscuo che consente al processo di non frantumarsi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Testo Integrale