Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 676 - pubb. 01/07/2007

Diritto all'immagine e revoca del consenso

Tribunale Mantova, 03 Febbraio 2004. Est. Pagliuca.


Diritto all'immagine - Diffusione di fotografie di minorenne per fini di lucro - Successiva revoca del consenso alla diffusione - Illegittimità della divulgazione per violazione del disposto dell'art. 96 r.d. 633/41.



L’art. 10 c.c. vieta non solo la esposizione o pubblicazione non consentita dell’immagine di una persona, ma anche la divulgazione che, sebbene consentita, sia lesiva del decoro o della reputazione del soggetto ritratto. Gli artt. 96 e 97 L. 633/41 (c.d. legge sul diritto d’autore) autorizzano la pubblicazione e diffusione dell’immagine altrui, in generale, quando vi sia il consenso della persona ritratta (art. 96), ed eccezionalmente anche in mancanza di consenso in ragione della notorietà della persona o delle particolari circostanze in cui l’immagine viene acquisita. Anche in questi casi, comunque, la pubblica diffusione dell’immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l’onore, la reputazione o il decoro dell’individuo, attesa la prevalenza di detti interessi rispetto a quello pubblico come sopra individuato (in tal senso Cass. 1557/78). La miglior dottrina e la giurisprudenza (Cass. 5175/97, Trib. Roma 2.11.94, Pret. Milano 19.12.89) hanno specificato che il consenso di cui parla la norma può essere sia esplicito che implicito; in questo secondo caso deve accertarsi, avuto riguardo al contesto di tempo e di luogo in cui l’immagine è stata acquisita, se il soggetto ritratto fosse o meno a conoscenza dell’utilizzo che di essa sarebbe stato successivamente fatto; nel caso di ritenuta consapevolezza, pertanto, il semplice fatto di aver accettato di essere fotografati, potrà essere interpretato quale comportamento concludente con cui, implicitamente, il soggetto ritratto ha acconsentito all’utilizzo della sua immagine per la finalità dichiaratagli. In ogni caso la successiva pubblicazione dell’immagine può ritenersi lecita solo se rispettosa dei limiti soggettivi ed oggettivi del consenso prestato; la pubblicazione è infatti consentita solo se effettuata dai soggetti a ciò autorizzati dalla persona ritratta (limite soggettivo) e, comunque, per le finalità e con i limiti resi noti ed accettati dall’interessato (limite oggettivo); Pertanto, se la pubblicazione dell’immagine viene effettuata da soggetto diverso da quello che ha materialmente scattato le foto, è necessario che questi si premunisca del necessario consenso o, comunque, si accerti del fatto che la persona ritratta aveva consentito la cessione della propria immagine a terzi. Inoltre conformemente alla migliore dottrina ritiene questo giudice che, pur nel silenzio della legge sul punto, debba ammettersi la possibilità per il soggetto ritratto di revocare il consenso alla pubblicazione dell’immagine originariamente prestato. Difatti, la revocabilità del consenso è la logica conseguenza della natura personale ed indisponibile del diritto in questione; consentendo alla pubblicazione, infatti, non si dispone del diritto bensì, più semplicemente, si rende lecito un comportamento che altrimenti sarebbe vietato. L’assolutezza del diritto implica perciò la possibilità da parte del titolare di decidere in ogni momento se consentire o vietare la diffusione della propria immagine. In caso di revoca, quindi, è inibita all’utilizzatore la possibilità di pubblicare l’immagine, salvo, però, il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sopravvenuta impossibilità di sfruttamento dell’immagine del soggetto ritratto.


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 29.7.99 P. M. e M. M., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore X Y (d’ora in poi, per brevità, gli attori), esponevano che il Calzificio Alfa spa, a partire dal settembre 1997, aveva posto in commercio propri prodotti confezionati in scatole di cartone riproducenti l’immagine della figlia minore Y, senza a ciò essere mai stato autorizzato ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 L. 633/41 e, quindi, del tutto abusivamente. Ritenendo, perciò, che detto comportamento integrasse grave pregiudizio del diritto all’immagine della figlia, chiedevano l’emissione di provvedimento d’urgenza con cui fosse inibita al Calzificio Alfa spa l’ulteriore diffusione delle immagini della figlia, nonché fosse ordinato l’immediato ritiro di tutte le confezioni già poste in distribuzione sul mercato nazionale.

Previa regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, il g.d. con ordinanza in data 6.8.99 accoglieva integralmente il ricorso ordinando al Calzificio Alfa spa quanto richiesto dai ricorrenti e fissava il termine di 30 giorni per l’inizio del giudizio di merito.

Con citazione tempestivamente notificata in data 2.9.99 gli attori convenivano in giudizio il Calzificio Alfa spa e, oltre a ribadire quanto già asserito nel ricorso ex art. 700 cpc, specificavano:

1) che le foto apparse sulle confezioni erano state scattate nel corso di un saggio ginnico presso la palestra frequentata dalla bambina, su richiesta di un fotografo;

2) che l’attrice M. M. aveva in detta occasione richiesto informazioni al fotografo circa l’utilizzazione delle foto e che questi l’aveva tranquillizzata promettendole la restituzione dell’intero servizio fotografico e dei negativi, garantendole che delle immagini scattate non sarebbe stato fatto alcun uso;

3) che, nonostante ciò, le foto erano successivamente apparse sulle confezioni dei prodotti del Calzificio Alfa spa, in assenza di qualsiasi autorizzazione allo sfruttamento commerciale delle immagini in esse riprodotte.

Ciò premesso, gli attori concludevano chiedendo l’inibitoria all’ulteriore utilizzazione dell’immagine della figlia, nonché la condanna del Calzificio Alfa spa all’immediato ritiro di tutte le confezioni ancora in commercio oltre al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi, anche in via equitativa, in importo non minore di lire 500.000.000.

Il Calzificio Alfa spa (d’ora in poi, per brevità, il convenuto), costituitasi in giudizio, contestava in fatto e diritto la pretesa attorea, ed in particolare affermava:

1) di aver commissionato il servizio fotografico all’agenzia pubblicitaria Omega srl la quale, a sua volta, si era avvalsa dell’opera dello studio fotografico AAA di Cecconi Umberto;

2) che detta agenzia, sia al momento del pagamento che successivamente, le aveva garantito la piena liceità dello sfruttamento commerciale delle immagini della minore;

3) che, conseguentemente, era da escludersi ogni responsabilità del convenuto avendo esso agito in evidente buona fede, ignorando la mancanza di assenso allo sfruttamento delle immagini;

4) che gli eventuali responsabili dell’accaduto erano da individuarsi nell’agenzia pubblicitaria o nel fotografo;

Tutto ciò premesso il convenuto dichiarava di voler chiamare in causa la Omega srl e lo studio fotografico AAA per essere da essi manlevato e, in via pregiudiziale, eccepiva che la causa doveva essere assegnata alla sezione staccata dell’adito Tribunale, nella cui circoscrizione era situata la sede della convenuta;  nel merito, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritiro dal mercato delle confezioni in esecuzione dell’ordinanza del g.d. In subordine, per il caso di sua soccombenza, chiedeva di essere manlevato e garantito da parte dei terzi chiamati, nonché la condanna degli stessi al risarcimento dei medesimi danni richiesti in via riconvenzionale agli attori.

A seguito di regolare chiamata in causa si costituiva in giudizio la Omega srl, la quale dichiarava di essere stata dichiarata fallita prima dell’inizio del giudizio con sentenza del Tribunale di Cremona in data 12.2.99 e chiedeva perciò in via preliminare l’interruzione del giudizio. Nel merito, confermava di aver ricevuto incarico dal convenuto di predisporre un servizio fotografico per pubblicizzare collants per bambine ed affermava che le foto erano state materialmente scattate, su suo incarico, da Rossi Umberto, titolare dello studio fotografico AAA, col consenso degli attori i quali avevano espressamente autorizzato lo sfruttamento commerciale delle immagini. Ciò premesso, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, nonché di quelle svolte nei suoi confronti dal convenuto.

Con ordinanza in data 22.9.00 il g.i., rilevato che il fallimento della Omega srl era intervenuto prima dell’inizio del giudizio, riteneva che ai fini di una valida instaurazione del rapporto processuale dovesse essere citato in giudizio il fallimento della OMEGA srl ed ordinava perciò a parte convenuta la rinnovazione della chiamata nei suoi confronti.

A seguito di regolare chiamata in causa il fallimento della Omega srl ometteva di costituirsi in giudizio e veniva perciò dichiarato contumace con ordinanza in data 16.1.01.

Da ultimo, a seguito di regolare chiamata in giudizio, si costituiva Rossi Umberto, titolare dello studio fotografico AAA il quale negava di aver realizzato le foto della minore e precisava di essersi semplicemente limitato a mettere a disposizione, su richiesta della Omega srl, i locali del proprio studio fotografico. In particolare, asseriva che il servizio fotografico era stato effettuato da altro fotografo, su incarico della stessa Omega srl. Ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal convenuto.

Con decreto in data 5.2.02 il Presidente del Tribunale di Mantova, rigettava la richiesta del convenuto di attribuzione della causa alla cognizione della sede staccata di Castiglione delle Stiviere, disponendo la sua prosecuzione presso la sede centrale dell’adito Tribunale

La causa, istruita oralmente e documentalmente, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 4.11.2003, sulla base delle conclusioni delle parti costituite come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Premessa

L’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo tra i quali, in primo luogo, vengono in rilievo quelli relativi alla sua personalità, cioè quelli che attengono all’essenza stessa della persona e che ne connotano il modo di essere e le caratteristiche più intime. Tra questi è pacificamente ricompresso anche il diritto all’immagine, inteso non solo come interesse a non vedersi attribuiti comportamenti od opinioni non conformi alla realtà (ipotesi generalmente ricondotte ai concetti di onore, reputazione o, più in generale, di identità personale), ma anche, in un’accezione più generale, quale semplice interesse dell’individuo ad escludere o limitare la diffusione stessa della propria raffigurazione (mediante qualsiasi mezzo di riproduzione, ivi compresa la fotografia), per scopi informativi o di lucro (ed in tal caso il diritto in esame coincide, sostanzialmente, con l’interesse dell’individuo a veder tutelata la propria privacy, intesa quale sfera intima della persona ad essa riservata, di cui soltanto questa può disporre).

Ad entrambe le accezioni ora evidenziate fa evidentemente riferimento anche l’art. 10 c.c. Detta norma, infatti, vieta non solo la esposizione o pubblicazione non consentita dell’immagine di una persona, ma anche la divulgazione che, sebbene consentita, sia lesiva del decoro o della reputazione del soggetto ritratto.

In particolare, quanto alla mera pubblicazione ed esposizione dell’immagine altrui, dalla semplice lettura della norma si deduce che detto comportamento, in astratto illecito, è tuttavia consentito solo nei casi “dalla legge consentiti”.

Il riferimento è, evidentemente, agli artt. 96 e 97 L.  633/41 (c.d. legge sul diritto d’autore) che autorizzano la pubblicazione e diffusione dell’immagine altrui, in generale, quando vi sia il consenso della persona ritratta (art. 96), ed eccezionalmente anche in mancanza di consenso nell’ipotesi in cui, in ragione della notorietà della persona ritratta o delle particolari circostanze in cui l’immagine viene acquisita, deve ritenersi che la pubblicazione sia funzionale all’interesse pubblico all’informazione, considerato prevalente rispetto all’interesse dell’individuo ritratto a non vedere violata la propria privacy (art. 97). Anche in questi casi, comunque, la pubblica diffusione dell’immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l’onore, la reputazione o il decoro dell’individuo, attesa la prevalenza di detti interessi rispetto a quello pubblico come sopra individuato (in tal senso Cass. 1557/78).

Atteso che la bambina ritratta nelle confezioni oggetto del presente giudizio non è personaggio noto è in primo luogo evidente che non ricorre l’ipotesi legittimante la pubblicazione di cui al citato art. 97, mentre l’indagine deve tendere alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 cit.

Sul punto la miglior dottrina e la giurisprudenza (Cass. 5175/97, Trib. Roma 2.11.94, Pret. Milano 19.12.89) hanno, in modo del tutto condivisibile, specificato che il consenso di cui parla la norma può essere sia esplicito che implicito; in particolare, in questo secondo caso deve accertarsi, avuto riguardo al contesto di tempo e di luogo in cui l’immagine è stata acquisita, se il soggetto ritratto fosse o meno a conoscenza dell’utilizzo che di essa sarebbe stato successivamente fatto; nel caso di ritenuta consapevolezza, pertanto, il semplice fatto di aver accettato di essere fotografati, potrà essere interpretato quale comportamento concludente con cui, implicitamente, il soggetto ritratto ha acconsentito all’utilizzo della sua immagine per la finalità dichiaratagli.

In ogni caso la successiva pubblicazione dell’immagine può ritenersi lecita solo se rispettosa dei limiti soggettivi ed oggettivi del consenso prestato; la pubblicazione è infatti consentita solo se effettuata dai soggetti a ciò autorizzati dalla persona ritratta (limite soggettivo) e, comunque, per le finalità e con i limiti resi noti ed accettati dall’interessato (limite oggettivo);

Pertanto, se la pubblicazione dell’immagine viene effettuata da soggetto diverso da quello che ha materialmente scattato le foto, è necessario che questi si premunisca del necessario consenso o, comunque, si accerti del fatto che la persona ritratta aveva consentito la cessione della propria immagine a terzi.

Inoltre conformemente alla migliore dottrina ritiene questo giudice che, pur nel silenzio della legge sul punto, debba ammettersi la possibilità per il soggetto ritratto di revocare il consenso alla pubblicazione dell’immagine originariamente prestato. Difatti, la revocabilità del consenso è la logica conseguenza della natura personale ed indisponibile del diritto in questione; consentendo alla pubblicazione, infatti, non si dispone del diritto bensì, più semplicemente, si rende lecito un comportamento che altrimenti sarebbe vietato. L’assolutezza del diritto implica perciò la possibilità da parte del titolare di decidere in ogni momento se consentire o vietare la diffusione della propria immagine. In caso di revoca, quindi, è inibita all’utilizzatore la possibilità di pubblicare l’immagine, salvo, però, il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sopravvenuta impossibilità di sfruttamento dell’immagine del soggetto ritratto.

Quanto alla tutela apprestata dall’ordinamento in caso di violazione del diritto in questione il soggetto ritratto ha diritto di chiedere la cessazione del fatto lesivo, oltre al risarcimento del danno. In particolare, la cessazione della pubblicazione consegue al mero accertamento della mancanza del consenso, mentre ai fini del risarcimento è altresì necessario che ricorra il dolo o la colpa dell’autore della violazione (in tal senso Cass. 2426/91, in riferimento ad un’ ipotesi di lesione del diritto al nome). Concretamente, quindi, l’autore della pubblicazione potrà andare esente da responsabilità solo nel caso in cui sia accertato che egli, prima della pubblicazione, ignorava per fatto a sé non imputabile l’assenza del consenso alla diffusione da parte del soggetto ritratto. 

Così individuati i principi giuridici che regolamentano la materia oggetto del presente procedimento è ora in primo luogo necessario accertare quali siano stati i rapporti intercorsi tra le parti e, in particolare, verificare se la pubblicazione dell’immagine della piccola Y sulle confezioni dei prodotti del convenuto fosse o meno stata acconsentita dagli attori.

2) Sopravvenuta revoca del consenso alla diffusione delle immagini

L’espletata istruttoria ha consentito di ricostruire l’intera vicenda nei termini che seguono.

Il Calzifico Alfa spa, avendo bisogno di immagini di una bambina da apporre sulle confezioni dei collants da esso prodotti, commissionava a tal fine un servizio fotografico all’agenzia Omega srl (cfr interrogatorio formale di Stefano Rossi, già legale rappresentante della Omega srl). A sua volta la Omega srl conferiva incarico a tale BBB di reperire una bambina da utilizzare quale modella, nonché di scattare materialmente le fotografie (cfr interrogatorio del Rossi nonché, quanto al nome del fotografo, le dichiarazioni della teste M.). Il BBB individuava quindi nella piccola M. il soggetto adatto e contattava, dapprima per il tramite dell’insegnante di ginnastica e poi personalmente, i genitori per verificare se vi fosse la disponibilità all’effettuazione del servizio (cfr teste Porcu). A questo punto, secondo quanto dichiarato dall’attrice M. M. ai testi M. e CCC, gli attori avrebbero autorizzato le foto della figlia a condizione che di esse non venisse fatto alcun uso.

Sennonché detta versione dei fatti mal si concilia con la circostanza, riferita dal teste Arrighi, secondo cui le foto della piccola Y erano state successivamente scattate presso lo studio fotografico AAA di Umberto Rossi, ove la bambina era stata accompagnata dal padre (e non, invece, durante un saggio ginnico, come sostenuto dagli attori in citazione). Non si comprende infatti quale interesse avrebbe avuto il BBB, fotografo professionista, a scattare delle fotografie, talaltro presso uno studio fotografico e quindi in un ambiente professionale e con accollo delle relative spese, senza avere poi la possibilità di sfruttare le immagini e, quindi, quantomeno recuperare le spese sostenute. Non è cioè credibile che il BBB avesse accettato di scattare le foto per mero diletto personale, senza alcuna ulteriore finalità.

E del resto lo stesso contesto in cui le foto sono state scattate ed il fatto che il servizio fosse stato effettuato anche con la supervisione di Michele Arrighi, direttore creativo della Agenzia Fotografica Mondo Wilkens, dimostra inequivocabilmente che i genitori della bambina non potevano non essere a conoscenza del fatto che le foto della propria figlia erano successivamente destinate ad essere diffuse e, quindi, utilizzate per finalità di lucro.

Le risultanze istruttorie, quindi, portano a ritenere che i genitori fossero a conoscenza del fatto che le foto della figlia erano destinate ad essere diffuse; conseguentemente, dati questi presupposti, lo stesso fatto di aver acconsentito all’effettuazione del servizio fotografico deve essere interpretato quale comportamento concludente con cui gli attori, quantomeno tacitamente, avevano prestato in questa prima fase il loro assenso alla successiva diffusione delle foto della figlia.

Sennonché i testi M. e CCC hanno riferito di aver personalmente ascoltato una telefonata, avvenuta in momento successivo all’effettuazione del servizio fotografico ma prima della pubblicazione delle foto sulle scatole dei collants prodotti dal convenuto, tra il BBB e l’attrice M. M., con cui quest’ultima aveva richiesto la restituzione di tutte le fotografie scattate e dei negativi. Comportamento, questo, che dimostra inequivocabilmente che gli attori avevano successivamente avuto un ripensamento ed avevano perciò deciso di revocare il proprio consenso alla diffusione delle foto della figlia.

Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati, quindi, deve ritenersi che a fronte della revoca del consenso al BBB ed a tutti i soggetti che successivamente hanno ottenuto le fotografie della piccola Y era interdetta la pubblicazione delle immagini per sopravvenuta carenza dei presupposti di cui all’art. 96 L. 633/41.

2) Domande attoree – accoglimento;  Domande di garanzia e risarcimento danni del convenuto nei confronti della Omega srl – improcedibilità; Domanda riconvenzionale del convenuto: rigetto

Sulla scorta di quanto affermato al punto precedente deve in primo luogo rilevarsi l’illiceità della pubblicazione delle foto della figlia degli attori sulle scatole dei collants prodotti dalla convenuta, per mancanza del necessario consenso ex art. 96 cit.

Conseguentemente, accertata l’oggettiva illegittimità della pubblicazione, deve per ciò solo inibirsi al convenuto l’utilizzazione delle immagini di Y, nonché ordinarsi allo stesso l’immediato ritiro di tutte le confezioni riportanti l’effige della piccola ancora esistenti sul mercato nazionale.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni svolta dagli attori, il convenuto contesta la propria responsabilità affermando che, al momento del pagamento del servizio commissionato alla Omega srl, le era stato garantito che le foto erano liberamente utilizzabili per finalità commerciali; il convenuto afferma, sostanzialmente, di essere stato incolpevolmente ignaro, al momento della pubblicazione delle foto, dell’assenza del necessario consenso dei genitori; ne deriverebbe perciò l’esclusione di ogni sua responsabilità risarcitoria nei confronti degli attori, la quale dovrebbe semmai gravare unicamente sulla stessa agenzia Omega srl o, in subordine, sul fotografo che ha scattato le foto. 

In proposito deve però rilevarsi che all’esito dell’istruttoria non è risultato affatto provato che la Omega srl, prima della pubblicazione delle foto, avesse garantito la libera utilizzabilità delle stesse per finalità commerciali (id est: avesse garantito al convenuto che i genitori avevano prestato il loro consenso alla diffusione).

Il documento n. 4 di parte convenuta (in cui la Omega srl garantisce al convenuto la libera utilizzabilità delle immagini) reca infatti la data del 20.11.97 ed è quindi successivo alla pubblicazione delle foto della piccola Y (avvenuta in momento certamente anteriore al 30.10.97, data in cui gli attori hanno per la prima volta contestato al convenuto l’illegittima utilizzazione delle foto della figlia: doc. 2 di parte convenuta).

In assenza, quindi, della prova della buona fede del convenuto al momento della pubblicazione, sulla scorta dei principi di diritto enunciati in premessa, deve essere accolta anche la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti dagli attori.

Non possono invece essere oggetto di indagine in questa sede le domande di garanzia e risarcimento danni proposte dal convenuto nei confronti della Omega srl.

Difatti, poiché la Omega srl è stata dichiarata fallita, il rispetto del principio della par conditio creditorum impone che ogni pretesa creditoria nei sui confronti debba essere avanzata davanti al Tribunale fallimentare mediante insinuazione al passivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domande di garanzia e risarcimento danni proposte in questa sede dalla convenuta nei confronti del fallimento della Omega srl (in tal senso Cass. 1893/96, Cass. 3685/99, Cass. 13584/99).

All’accoglimento delle domande degli attori consegue infine il rigetto della domanda riconvenzionale formulata nei loro confronti dal convenuto.

3) Quantificazione del danno

Gli attori hanno prodotto alcuni esemplari delle confezioni di collants in cui è ritratta la figlia . Conformemente a quanto affermato dal convenuto rileva questo giudice come in tutte le foto la bambina appaia in atteggiamento sorridente e sbarazzino, con abbigliamento del tutto decorso e confacente all’età della persona ritratta. Deve perciò in primo luogo escludersi che la natura delle fotografie scattate fosse tale da determinare un pregiudizio alla reputazione o all’onore della bambina ritratta.

D’altro canto gli attori non hanno neppure dimostrato che la piccola Y sia stata oggetto della morbosa curiosità di conoscenti ed amici con conseguente turbamento allo svolgimento della nomale vita infantile.

Di conseguenza la bambina ha diritto al risarcimento del solo danno conseguente all’oggettiva diffusione della propria immagine in assenza di consenso. Trattandosi, infatti, di diritto assoluto della personalità deve ritenersi che la sua semplice violazione sia in re ipsa produttiva di danno, a prescindere dalle ulteriori conseguenze di tipo patrimoniale o non che, ove sussistenti, integrerebbero un’ulteriore voce di danno autonomamente risarcibile.

Inoltre, trattandosi di danno di natura non patrimoniale, risarcibile ex art. 10 e 2043 c.c., la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, tenuto conto delle particolarità del caso concreto.

Pertanto, considerato il periodo di tempo in cui le foto sono state diffuse (autunno 1997 – autunno 1999) nonché il fatto che, sebbene in esecuzione dell’ordinanza del g.d., le confezioni riproducenti l’immagine della piccola ormai da tempo sono state ritirate dal mercato (come risulta dalla copiosa corrispondenza intervenuta tra il convenuto ed i propri distributori: docc. 11-44 di parte convenuta) appare equo quantificare il danno patito da X Y per la lesione del proprio diritto all’immagine nell’importo, liquidato all’attualità, di euro 10.000,00.

Ritiene infine questo giudice che, per gli stessi motivi ora evidenziati, non ricorra alcuna attuale esigenza riparatoria che giustifichi e renda opportuna la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su un quotidiano ai sensi dell’art. 166 L. 633/41, come richiesto dagli attori.

4) Domanda di garanzia nei confronti di Rossi Umberto – rigetto.

Dall’espletata istruttoria è emerso che non vi era stato alcun rapporto contrattuale diretto tra il convenuto e Rossi Umberto, titolare dello studio fotografico AAA in cui sono state fatte le foto per cui è causa. Il Rossi, infatti, aveva agito unicamente su incarico dell’agenzia fotografica Omega srl, mettendo a disposizione il proprio studio fotografico per la realizzazione del servizio fotografico.

Conseguentemente non sussistono i presupposti della garanzia c.d. impropria che presuppone, appunto, l’esistenza di un autonomo rapporto contrattuale tra il terzo chiamato ed il chiamante, dal cui inadempimento derivi l’obbligo di manleva del primo nei confronti del secondo.

In ogni caso deve rilevarsi che l’obbligo di acquisire il consenso alla diffusione delle foto gravava unicamente sul fotografo che le aveva realizzate; e dall’istruttoria è emerso che il servizio era stato materialmente effettuato dal BBB e non, invece, dal Rossi.

Ne deriva, il rigetto delle domande di garanzia e risarcimento danni proposte dal convenuto nei confronti del Rossi.

4) Spese

La quantificazione del danno patito da X Y in misura di molto inferiore a quella richiesta dagli attori giustifica la compensazione di metà delle spese di lite sostenute da questi ultimi. Il convenuto, perciò, va condannato al pagamento della residua metà delle spese, che si liquidano per l’intero in complessivi euro 8.000,00 di cui euro 1.000,00 per spese (comprensive di quelle forfettarie), euro 2.500,00 per diritti, euro 4.500,00 per onorario, oltre iva e cpa.

Quanto alle spese di lite sostenute dal Rossi, tenuto conto che, nonostante il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dal convenuto, la sua partecipazione al giudizio si palesava comunque utile ai fini dell’accertamento dei fatti di causa, sussistono anche in questo caso giustificati motivi per compensare meta delle spese di lite da questi sostenute, mentre la residua metà va posta a carico del convenuto che lo ha chiamato in causa, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari (vedi memoria di replica in data 23.1.04). Le spese sostenute dal Rossi (che non ha depositato nota spese) si liquidano per l’intero nel complessivo importo di euro 4.600,00, di cui euro 600,00 per spese (comprensive di quelle forfettarie), euro 1.500,00 per diritti, euro 2.500,00 per onorario, oltre cpa (esclusa cpa, detraibile dal Rossi).

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- inibisce al Calzificio Alfa spa l’utilizzazione delle immagini di X Y;

- ordina al Calzificio Alfa spa l’immediato ritiro dal mercato di tutte le confezioni di propri prodotti riportanti l’immagine di X Y; - condanna il Calzificio Alfa spa al pagamento in favore di P. M. e M. M., nella loro qualità di genitori legali rappresentanti della figlia minore X Y, dell’importo di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Calzificio Alfa spa nei confronti degli attori;

- dichiara l’improcedibilità delle domande di garanzia e risarcimento danni proposte dal Calzificio Alfa spa nei confronti del Fallimento della Omega srl;

- rigetta le domande di garanzia e risarcimento danni proposte dal Calzifico Alfa spa nei confronti di Umberto Rossi, titolare dello studio Fotografico AAA;

- condanna il Calzificio Alfa spa al pagamento in favore di  P. M. e M. M., nella loro qualità di genitori legali rappresentanti della figlia minore M. P., della somma di euro 4.000,00 oltre iva e cpa, a titolo di rimborso di metà delle spese di lite; spese compensate per la residua metà;

- condanna il Calzificio Alfa spa al pagamento in favore di Rossi Umberto, titolare dello studio fotografico AAA, della somma di euro 2.300,00 oltre cpa, a titolo di rimborso di metà delle spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori antistatari; spese compensate per la residua metà;

Così deciso in Mantova il 3.2.2004