Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6696 - pubb. 14/11/2011
Operatore qualificato, rilevanza probatoria della dichiarazione ex art. 31 reg 11522, oggetto sociale e volume degli affari della società cliente
Appello Milano, 07 Settembre 2011. Est. Cinzia Zoia.
Contratti derivati - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Discordanza tra realtà e dichiarazione - Onere della prova - Sussiste.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari - Mancata dimostrazione della difformità della dichiarazione rispetto alla realtà - Idoneità ad attestare la qualifica di operatore qualificato - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Competenza ed esperienza - Oggetto sociale - Irrilevanza - Volume d'affari e dimensioni della società - Rilevanza.
Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede - Specificità della deduzione e delle allegazioni - Necessità.
La asserita discordanza tra la situazione reale e il contenuto ricognitivo della dichiarazione del legale rappresentante di una società che ne attesti la qualità di operatore qualificato (per la sua specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati) a norma dell’art. 31 reg. Consob 11522/98, pur non dovendo essere verificata dalla banca, può essere dedotta, comportando peraltro l’onere, per il deducente, di specifica allegazione e prova. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
In difetto di conferenti allegazioni e di prova circa la difformità della dichiarazione resa rispetto alla realtà dalla stessa rappresentata, la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con applicazione del conseguente regime di legge che esclude la applicazione degli artt. 27, 28 e 29 del regolamento. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Il difetto di competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari non può farsi discendere dalla mera consistenza dell’oggetto sociale. Di converso appaiono determinanti a dimostrarne la presenza – ove non dimostrati inveritieri – la rilevanza del volume di affari e dimensioni e la operatività non occasionale sul mercato anche internazionale. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Pur essendo certamente esigibile l’osservanza degli obblighi di correttezza e di buona fede, l’addebito relativo alla violazione di detti obblighi deve consentire la individuazione di specifici profili in fatto atti a configurare l’esatta consistenza della violazione stessa, non potendo limitarsi alla allegazione delle caratteristiche dello strumento finanziario e del suo elevato livello di rischio riveniente da reiterate rinegoziazioni. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello
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